Requisiti Responsabili Tecnici Albo Nazionale Gestori Ambientali – procedure in caso di perdita dell’idoneità

Il CN Albo ha fornito ulteriori specifiche in merito alle procedure operative in caso di perdita dei requisiti di idoneità del Responsabile Tecnico per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10. Le sessioni straordinarie d’esame potranno continuare fino al 15 aprile 2024.

Suggerimento n. 485/82 del 18 ottobre 2023


Precedenti comunicazioni

Suggerimenti n. 401/2023 e n. 196/2023 

 

Come già anticipato nei mesi scorsi, ricordiamo alle imprese associate che il 16 ottobre 2023 è scaduto il termine ultimo per il rinnovo del requisito di idoneità dei Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio per imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10.

Ricordiamo che tale aggiornamento non riguarda le imprese iscritte nella categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) per la quale non è necessaria la nomina del Responsabile Tecnico.

Il CN Albo con la Circolare n. 3 del 10 ottobre e la Delibera n. 5 del 11 ottobre 2023 ha fornito ulteriori specifiche in merito alle procedure operative in caso di perdita dei requisiti di idoneità del Responsabile Tecnico.

In particolare, la Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023, prevede che a partire dal 17 ottobre 2023, le Sezioni regionali/provinciali dell’Albo notifichino alle imprese l’avvenuta decadenza del proprio responsabile tecnico tramite una comunicazione trasmessa via PEC.

Ai sensi della Delibera n. 5 del 11 ottobre 2023, nei casi di cessazione dell’incarico di RT per perdita dei requisiti di idoneità dovuta al mancato superamento con esito positivo della verifica di aggiornamento entro il 16 ottobre 2023, l’impresa potrà proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi (e non di 90 giorni consecutivi, come affermato dalla procedura ordinaria), durante il quale le funzioni del RT saranno svolte provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa, salvo diversa indicazione, e durante il quale l’idoneità verrà ripristinata in modo automatico a seguito dell’eventuale superamento della verifica da parte dello stesso responsabile tecnico.

Il periodo suddetto è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.

Inoltre, è previsto che, anche qualora non si siano superate le verifiche di idoneità entro il 16 ottobre 2023, i Responsabili Tecnici non in possesso del diploma di scuola media superiore possono continuare ad essere ammessi alle verifiche di idoneità, limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.

Segnaliamo infine che, per garantire ai Responsabili Tecnici un maggior numero di prove di idoneità nei 180 giorni previsti dalla Delibera n. 5 del 11 ottobre 2023, l’Albo Gestori Ambientali tramite la Delibera n. 6 del 16 ottobre 2023 ha previsto che le sessioni straordinarie d’esame potranno continuare fino al 15 aprile 2024.

Per approfondimenti si rimanda agli allegati.

 

 


Referenti

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Tags: Rifiuti