Requisiti Responsabili Tecnici imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

I Responsabili Tecnici, che attualmente operano in regime transitorio nelle imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10) dovranno sostenere l’esame per il rinnovo del requisito di idoneità entro il prossimo 16 ottobre 2023.

Suggerimento n. 196/37 del 28 marzo 2023


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 158/2023

 

Informiamo le imprese associate che il 16 ottobre 2023 scadrà il requisito di idoneità dei Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie:

  • 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
  • 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
  • 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
  • 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
  • 9: bonifica di siti
  • 10: bonifica dei beni contenenti amianto

I Responsabili Tecnici potranno rinnovare il proprio requisito di idoneità mediante il superamento dell’esame relativo al modulo o ai moduli in scadenza, presso le sedi delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo.

Per prenotare l’esame è necessario iscriversi alle sessioni di verifica sul sito dell’Albo all’indirizzo: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx.  

L’iscrizione deve essere effettuata tra i 60 e i 40 giorni prima della data dell’esame. 

Il mancato superamento della prova d’esame entro il termine del 16 ottobre 2023 comporterà la perdita del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste per la verifica di aggiornamento.

Si invitano quindi le imprese e i responsabili tecnici interessati, a programmare in tempo utile le azioni necessarie al mantenimento dei propri requisiti al fine di evitare interruzioni della propria attività.

Segnaliamo che lo scorso 14 febbraio il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha trasmesso una specifica comunicazione di promemoria ai Responsabili Tecnici che attualmente operano in regime transitorio invitandoli a sostenere l’esame entro il 16 ottobre 2023.

Nei prossimi mesi l’Albo NGA rinnoverà detto invito a sostenere l’esame entro tale termine tramite altre due comunicazioni ovvero a 6 e a 2 mesi prima della scadenza prevista.

Analoghe comunicazioni di promemoria verranno inviate tramite PEC a 60 e a 30 giorni prima della scadenza del 16/10/2023 anche alle imprese iscritte all’Albo NGA.

Si invitano pertanto le imprese associate e iscritte alle citate categorie dell’Albo NGA a verificare, con congruo anticipo, la scadenza del requisito di idoneità del proprio Responsabile Tecnico al fine di poter proseguire la propria attività di gestione dei rifiuti.

Le imprese già iscritte o che si vogliono iscrivere all’Albo possono effettuare il citato controllo molto facilmente tramite il sito https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home consultando la propria area riservata mediante la funzione Ricerca RT.

 

IMPORTANTE

Si ricorda che al verificarsi dell’eventuale perdita del requisito di idoneità del Responsabile Tecnico (requisito previsto dall’art. 13, comma 1, del DM 120/2014), e/o in assenza di nomina di un nuovo Responsabile Tecnico, saranno applicate alle imprese iscritte all’Albo NGA le limitazioni e le sanzioni previste dalla Delibera n. 1/2020 che, decorsi i termini previsti, determineranno il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo NGA. 

 Infine, segnaliamo che la Circolare n. 9 del 21/11/2022 del MITE Albo NGA (vedi allegato) ha disposto nell’ambito delle disposizioni transitorie quanto segue:

  • i Responsabili Tecnici conservano l’idoneità per la categoria e la classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto delle domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell’iscrizione dell’impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico fino alla data del 16/10/2023 termine del periodo transitorio;
  • il Responsabile Tecnico che alla data di entrata in vigore della delibera n. 6/2017 ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5

 

 


Referenti

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Tags: Rifiuti