RENTRI e attività di controllo a distanza dei lavoratori
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 831/2026 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti previsti dalla disciplina del RENTRI.
Suggerimento n. 92/36 del 10 febbraio 2026
Informiamo i soci che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha ricevuto in queste settimane diversi quesiti riguardanti l’eventuale esonero dalla procedura di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970 (utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori) per le aziende soggette alla disciplina del RENTRI (cui al D.M. n. 59/2023).
In particolare, è stato chiesto se l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi possa costituire un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le imprese del settore interessate, tale da determinare l’equiparazione dei predetti sistemi agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.
Di conseguenza, non troverebbe, quindi, applicazione la procedura di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato quindi la nota n. 831/2026 del 28 gennaio 2026 (in allegato) con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione della procedura di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970, precisando che l’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente) definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità presenti nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Il registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti è articolato in:
- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto al comma 1.
Il DM n. 59/2023, emanato in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006, ha poi disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.
L’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, alla lettera b), impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”.
Al riguardo, l’INL ha chiarito che: “Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema”.
Infine, l’Ispettorato ha evidenziato che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla suddetta norma speciale.
Diversamente, qualora le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente dare attuazione alle procedure di garanzia previste dall’art. 4, c. 1, della legge n. 300/1970.
Per approfondimenti su questi ultimi aspetti di legislazione del lavoro si rimanda al Suggerimento n. 255/2023.