Proroghe autotrasporto – modifiche introdotte dalla legge 159/2020

È stata pubblicata la legge n. 159/2020 di conversione con modifiche del D.L. 125/2020 recante misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza e contenente ulteriori proroghe in materia di patenti di guida, CQC e autorizzazioni alla circolazione.

Suggerimento n. 956/212 del 18 dicembre 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 378/2020

 

Informiamo le imprese associate che è stata pubblicata la legge 27 novembre 2020 n. 159 di conversione con modifiche del D.L. 125/2020 (pubblicato sulla G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020) recante misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza e contenente ulteriori proroghe in materia di autotrasporto.

Nelle note seguenti vengono indicate le misure di interesse per il settore costruzioni previste dalla citata legge di conversione, la quale ha modificato a sua volta le scadenze previste dall’art. 103 comma 2 della legge 27/2020 (c.d. D.L. Cura Italia).

 

Patenti di guida

Le patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza compresa tra 31 gennaio 2020 e 29 aprile 2021 sono valide fino al 30 aprile 2021 per circolare in Italia.

Per circolare negli altri Paesi membri dell'UE, le patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza compresa tra 1° febbraio 2020 e 31 agosto 2020 sono valide per i sette mesi successivi alla loro data di scadenza.

 

Carta di Qualificazione Conducente (CQC)

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tramite la circolare n. 35018 del 04/12/2020, ha precisato le disposizioni contenute nella legge 159/2020.

Per quanto riguarda le CQC rilasciate in Italia:

  • le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Per approfondimenti si rimanda al Suggerimento n. 944/2020.

 

Autorizzazioni Trasporti Eccezionali

Il Ministero dei Trasporti - DG Sicurezza stradale, con la circolare n.8866 del 04/12/2020 in relazione alla legge n. 159/2020, ha precisato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali anche se scadute alla data del 29 ottobre 2020, continuano a conservare la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19. Pertanto, essendo fissata, al momento, la data della cessazione dello stato di emergenza al 31/01/2021, tali autorizzazioni avranno validità fino al 3 maggio 2021.


Referenti

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