Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19 - Decreto legge n. 52/2021 (c.d. D.L. Riaperture) - Ordinanza Ministero della Salute 23 aprile

In data 23 aprile 2021 è entrato in vigore il nuovo Decreto legge che stabilisce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. Una nuova Ordinanza del Ministero della Salute stabilisce che la Regione Lombardia sia collocata in “zona gialla” a far data dal 26 aprile 2021.

Suggerimento n. 314/48 del 27 aprile 2021


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 267/2021 per comunicare che il Governo ha adottato un nuovo provvedimento per contenere l’epidemia e favorire la ripresa delle attività economiche.

In particolare, tale provvedimento (D.L. n. 52/2021 pubblicato in G.U. n. 96/2021) è in vigore dal 23 aprile u.s. e stabilisce che:

  1. a far data dal 26 aprile 2021 cessino di avere efficacia le disposizioni di cui all’art. 1 co. 2 del D.L. 44/2021 (v. nostro Suggerimento sopra citato), e si tornino ad applicare ai territori collocati in “zona gialla” le misure per le stesse previste dal D.L. n. 33/2020, consentendo, conseguentemente, gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che ivi vengano collocate, ovvero che vengano collocate in “zona bianca”;
  1. a far data dal 1° maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021 - fatto salvo quanto diversamente disposto - si applichino le disposizioni previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 (v. nostro Suggerimento n. 178/2021);
  1. lo stato di emergenza sia prorogato fino al 31 luglio 2021;
  1. il lavoro agile (c.d. “Smart working”) sia attivabile con l’utilizzo della procedura “semplificata” fino al 31 luglio 2021 (v. nostro Suggerimento n. 231/2021);

ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, sia assicurata la sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 luglio 2021.

Per quanto attiene la collocazione della Regione Lombardia in “zona gialla” a far data dal 26 aprile 2021, si ricorda che tale previsione consente di:

  1. spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune e tra Comuni diversi, tranne che tra le ore 22 e le ore 5 del mattino, quando è in vigore il «coprifuoco» nazionale, durante il quale è possibile spostarsi solo per ragioni specifiche (quelle consentite sono lavoro, salute o necessità e urgenza), che dovranno essere oggetto di autocertificazione;
  1. spostarsi liberamente al di fuori della Regione ed andare in un’altra Regione anch’essa collocata in “zona gialla” ovvero collocata in “zona bianca” (tranne, come noto, tra le ore 22 e le ore 5 del mattino);
  1. spostarsi al di fuori della Regione ed andare in un’altra Regione collocata in “zona arancione” o “rossa” esclusivamente per ragioni specifiche (lavoro, salute, necessità e urgenza) che dovranno essere oggetto di autocertificazione.

 

Infine, ricordiamo che, ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 marzo 2021, fino al 30 aprile 2021 - salvo specifiche e limitate eccezioni - chi arrivi in Italia da un Paese dell’Unione europea debba sottoporsi a tampone, rimanere in isolamento fiduciario per 5 giorni e sottoporsi ad un nuovo tampone al termine dell'isolamento.

Ogni ulteriore informazione circa le vigenti regole per gli spostamenti da e per l’estero sono riportate nel seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

 


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Tags: Coronavirus