Ulteriori disposizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e decreto legge n. 15/2021 - Ordinanza Regione Lombardia 4 marzo 2021

Pubblicato il D.P.C.M. 2 marzo 2021, valido dal 6 marzo 2021 al prossimo 6 aprile, che conferma la maggior parte delle misure di restrizione già oggi in vigore, recependo altresì le disposizioni già introdotte dal decreto legge n. 15/2021.

Suggerimento n. 178/30 del 5 marzo 2021


Il Governo ha adottato un nuovo provvedimento, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52/2021, valido dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

Le misure contenute nel nuovo D.P.C.M. affiancano quelle stabilite dal Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15 che ha ridefinito la denominazione del territorio nazionale in zone (bianca, arancione, rossa e gialla) e ha prorogato sino al 27 marzo p.v. il divieto di ogni spostamento in entrata ed in uscita tra i territori di diverse regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, fermo restando il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.  

Il D.P.C.M., ad eccezione della c.d. “zona bianca”, conferma il “coprifuoco” dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, fatti salvi esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

In tutto il territorio nazionale le attività produttive industriali, tra cui il settore edile, non sono sospese, fermo restando l’obbligo del rispetto del Protocollo nazionale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri sottoscritto lo scorso 24 aprile (allegato n. 13 al D.P.C.M. 2 marzo 2021).

Resta confermato l'obbligo su tutto il territorio nazionale di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Nei luoghi di lavoro, anche in quelli temporanei come i cantieri, si può evitare di usare la mascherina solamente nel caso in cui si lavori continuativamente in condizioni di isolamento dalle altre persone.

Resta fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Il provvedimento in esame contiene sempre indicazioni per le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, dividendo i Paesi esteri in gruppi distinti come da Allegato n. 20 del D.P.C.M. 2 marzo 2021.

In merito alle predette limitazioni, ricordiamo che è possibile fare riferimento ai siti internet del Ministero della Salute e del Ministero degli Esteri, accessibili tramite i link sotto indicati attualmente in corso di aggiornamento, che riportano gli adempimenti da rispettare a seconda del Paese da cui si rientra:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

 

Infine, alla luce delle ultime valutazioni effettuate da Regione Lombardia sull’andamento degli indici del contagio, segnaliamo che è stata emanata una nuova Ordinanza regionale valida dal 5 marzo sino al 14 marzo p.v. che colloca tutta la Regione Lombardia in zona arancione rafforzato, salvo eventuali nuove restrizioni stabilite da provvedimenti nazionali.

Ricordiamo, pertanto, che per la dimostrazione della sussistenza di una delle ragioni giustificative degli spostamenti per motivi di lavoro, è richiesta la compilazione di un apposito modulo di autodichiarazione, a cui è possibile allegare una dichiarazione datoriale a riprova (v. nostro Suggerimento n. 914/2020).

 

 

 

 


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Tags: Coronavirus