Ministero del lavoro - Dimissioni presentate da genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, comma 4 del decreto legislativo n.151/2001 in periodo di prova - Convalida

Il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle dimissioni presentate da genitori lavoratori, tutelati dall’art. 55, co. 4 del D.lgs. n. 151/2001, durante il periodo di prova.

Suggerimento n. 509/97 del 24 ottobre 2025


Come noto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 55, c. 4 del decreto legislativo n. 151/2001, le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore, durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Con la nota n. 14744/2025, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sussistenza dell’obbligo di convalida, qualora tali dimissioni siano presentate, da genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, co. 4 del D.lgs. n. 151/2001, durante il periodo di prova.

Con la sua nota, il Ministero chiarisce che la convalida è finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro, configurandosi come uno strumento di tutela imprescindibile per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare.

A fronte di tale premessa, il Ministero del Lavoro conferma che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, anche se presentate durante il periodo di prova.

In relazione alle modalità di convalida previste per le dimissioni presentate dai lavoratori in parola, invitiamo a consultare il Suggerimento n. 393/2022, nonché, per quanto riguarda l’eventuale revoca delle stesse, il Suggerimento n. 244/2024.


Referenti

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