Ministero dei Trasporti – aggiornamenti sulle proroghe in materia di trasporti

Il Ministero dei Trasporti in data 27 agosto 2020 ha fornito alcuni aggiornamenti sulla proroga dei termini di validità delle patenti di guida e delle Carte di Qualificazione del Conducente (CQC), introdotte nei mesi scorsi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Suggerimento n. 657/155 del 3 settembre 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 467/118

 

Informiamo le imprese associate che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare 27 agosto 2020 con cui ha fornito aggiornamenti sulla proroga dei termini di validità dei documenti di abilitazione alla guida e che sostituisce la precedente circolare del 12 giugno scorso della quale avevamo dato segnalazione.

Tali proroghe dei termini erano state introdotte già nei mesi scorsi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e sono state riconfermate.

Nelle note seguenti viene riportata una sintesi delle misure di interesse per il nostro settore.

 

PATENTI DI GUIDA

La validità delle patenti di guida, su tutto il territorio UE (Italia compresa), rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 01/02/2020 al 31/08/2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).

Per le patenti rilasciate in Italia è necessario distinguere tra:

- patenti con data di scadenza compresa tra il 01/02/2020 e il 31/05/2020: per il solo territorio italiano hanno validità fino al 31/12/2020, mentre negli altri Stati membri dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;

- patenti con scadenza compresa tra il 01/06/2020 e il 31/08/2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;

- patenti con scadenza il 31/01/2020 oppure compresa tra il 01/09/2020 e il 30/12/2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 31/12/2020.

Il termine previsto per coloro che hanno presentato domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, se in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021.

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021.

 

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)

La validità delle CQC, su tutto il territorio dell’UE (Italia compresa), rilasciate da un Paese non comunitario, con scadenza compresa tra il 01/02/2020 e il 31/08/2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.

Per le CQC rilasciate in Italia si distingue tra:

- CQC con scadenza dal 01/02/2020 e il 29/03/2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 29 ottobre 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE possono beneficiare della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

- CQC con scadenza tra il 30/03/2020 e il 31/12/2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

- CQC con scadenza il 31/01/2020: hanno validità, per il solo territorio italiano per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).

Ai fini del computo dei termini di 2 anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.

Dal 29 ottobre 2020, il titolare della CQC la cui scadenza ricade tra 31/01/2020 e il 28/10/2020, potrà effettuare il rinnovo della CQC entro i 272 giorni successivi, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare ministeriale 27 agosto 2020.


Referenti

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