Ministero dell’Interno - proroghe in materia di trasporti
Il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni sull'applicazione del Regolamento UE n. 698/2020 relativo alla proroga di certificati, licenze e autorizzazioni in materia di trasporti effettuando un opportuno coordinamento con le norme nazionali sul tema.
Suggerimento n. 467/118 del 10 giugno 2020
Informiamo le imprese associate che il Ministero dell'Interno con la circolare del 5 giugno 2020 (vedi allegato) ha fornito indicazioni sull'applicazione del Regolamento UE n. 698 del 25 maggio 2020 relativo alla proroga di certificati, licenze e autorizzazioni in materia di trasporti effettuando un opportuno coordinamento con le norme nazionali sul tema.
Lo scorso 25 maggio infatti l’Unione Europea ha emanato un Regolamento con cui definisce le tempistiche della proroga di certificati, licenze e autorizzazioni in materia di trasporti a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, criticità di interesse per tutti i Paesi UE.
Nelle note seguenti viene riportata una sintesi delle misure di interesse per il nostro settore.
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)
Su tutto il territorio UE sono validi per un periodo di 7 mesi, il codice armonizzato "95" riportato sulle patenti di guida e le CQC con scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. In Italia, invece, la proroga di validità cessa il 29 ottobre 2020 per le CQC con scadenza compresa tra il 1° febbraio ed il 29 marzo 2020 (90 giorni successivi alla dichiarazione di fine emergenza, come previsto dall’art. 103 del DL n.18/2020). Le CQC con scadenza dal 30 marzo al 31 agosto 2020, hanno una validità prorogata di 7 mesi dalla scadenza di ciascuna di esse sia sul territorio nazionale che in quello degli Stati UE.
Patenti di guida
I titolari di patente di guida italiana aventi scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 possono circolare in Italia e nei Paesi UE fino a 7 mesi dalla scadenza. I titolari di patente di guida italiana con scadenza al 31 gennaio 2020, possono circolare soltanto in Italia fino al 31 agosto 2020, essendo fuori l’ambito di applicazione della norma comunitaria.
Ispezione periodica dei tachigrafi
La revisione biennale dei tachigrafi che doveva essere effettuata tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, potrà essere effettuata entro 6 mesi successivi alla data prevista. La circolazione è ammessa in tutti i Paesi UE, Italia compresa.
Carta tachigrafica del conducente (tachigrafo digitale)
I titolari di carta tachigrafica del conducente per l’uso di veicoli muniti di tachigrafi digitali che richiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono ottenere la nuova carta entro 2 mesi dalla richiesta. In attesa del rilascio, il conducente può circolare procedendo ad annotare le registrazioni manuali, come previsto dall’art.35 del Regolamento n. 165/2014, a condizione che possa dimostrare di aver richiesto la nuova carta entro i 15 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della stessa. La stessa procedura si applica nel caso di impossibilità all’utilizzo della carta per cattivo funzionamento, per furto o smarrimento.
Revisione dei veicoli a motore
Le revisioni dei veicoli a motore scadute tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, sono state prorogate dal Regolamento UE 2020/698 per un periodo di 7 mesi. Pertanto, tutti i veicoli immatricolati in Paesi UE possono circolare sul territorio UE nei 7 mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione. I veicoli immatricolati in Italia i cui termini per essere sottoposti a revisione scadono entro il 31 luglio 2020, sono autorizzati a circolare fino al 29 ottobre 2020. Ulteriori approfondimenti in merito alle revisioni dei veicoli saranno inseriti in un apposito Suggerimento che sarà trasmesso alle imprese.
Altre proroghe dei termini
Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento europeo citato, riguardo alla proroga di validità dei documenti dei conducenti rilasciati in Italia o dei veicoli immatricolati in Italia, per la circolazione sul territorio nazionale continuano ad applicarsi le deroghe introdotte dal DL n.18 del 17 marzo 2020 ed alle successive circolari esplicative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Dossier Ambiente e Autotrasporto contenente tutte le proroghe aggiornate e disponibile al seguente link.