Legge Regionale di semplificazione: scomputi volumetrici, PGT e funzioni amministrative

E’ stata approvata la legge regionale di semplificazione 2015 che reca alcune novità in tema di scomputi volumetrici per migliorie energetiche, proroga dei PGT e funzioni amministrative.

Suggerimento n.509/48 del 30 novembre 2015


Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 recante la “Legge di semplificazione 2015”, pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 12 novembre 2015, che definisce alcune disposizioni riguardo alla riqualificazione energetica dei fabbricati, ai PGT dei nuovi Comuni e alla ripartizione delle funzioni amministrative.

Scomputi volumetrici per riqualificazioni energetiche

Tale provvedimento riforma la disciplina degli scomputi volumetrici, di cui alla l.r. n. 26/1995 che, a seguito della modifica apportata dalla l.r. n. 33/2007 e vigente dal 1° gennaio 2008 (di cui al ns. suggerimento Urbanistica ed Edilizia n. 331/52 del 19 dicembre 2007), ha incentivato l’attuazione degli interventi migliorativi delle caratteristiche prestazionali dei fabbricati.

Secondo la legge regionale n. 26/1995, abrogata con l’entrata in vigore il 27 novembre 2015 della legge regionale di semplificazione 2015, lo scomputo in caso di ristrutturazioni edilizie e nuove costruzioni, nel computo della superficie lorda di pavimento, dei volumi e del rapporto di copertura non erano conteggiati muri e solai costituenti l’involucro esterno, a seguito di una riduzione del fabbisogno energetico superiore al 10%.

La legge regionale di semplificazione 2015 riforma la disciplina degli scomputi volumetrici e abroga le modifiche apportate dalla legge regionale n. 31/2014 all’articolo 10 della legge regionale n. 12/2005 e vigenti dal 2 dicembre 2014 (a tal proposito sono consultabili i nostri suggerimenti Urbanistica ed Edilizia n. 563/70 del 15 dicembre 2014 e n. 178/16 del 2 aprile 2015).

In base a tale norma previgente, le opere di riqualificazione degli edifici esistenti e sostituzione edilizia, comportanti una miglioria dell'efficienza energetica di oltre il 30% del fabbricato esistente o della porzione da recuperare, beneficiavano del calcolo della superficie lorda di pavimento al netto dei muri perimetrali portanti e di tamponamento e dei solai dell’involucro esterno.

In caso di nuova costruzione, l’ammissibilità dello scomputo era subordinata al raggiungimento della classe energetica A.

La nuova disciplina degli scomputi volumetrici prevede:

  • per gli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti (manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, compresa la integrale sostituzione edilizia): lo scomputo dal calcolo della superficie lorda di pavimento, dei volumi e dei rapporti di copertura delle murature perimetrali portanti e di tamponamento e dei solai costituenti l’involucro esterno sia subordinato alla riduzione di oltre il 10% del fabbisogno di energia primaria;
  • per la nuova costruzione all’interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato, con una riduzione superiore al 20% dei requisiti di trasmittanza termica o del fabbisogno di energia primaria, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento e dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici;
  • per la nuova costruzione all’esterno degli ambiti del tessuto urbano consolidato, con una riduzione superiore al 25% rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o al fabbisogno di energia primaria, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall’intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento e dei solai che costituiscono l’involucro esterno degli edifici.

Dal 1° gennaio 2021, tale percentuale di riduzione è elevata al 30%.

In tali riqualificazioni energetiche degli edifici, la superficie lorda di pavimento dell’intervento progettato è determinata escludendo la superficie dei muri perimetrali esterni da realizzare.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia e per le nuove costruzioni all’interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato è ammessa la deroga, fino a un massimo di 30 cm a quanto previsto dalle norme nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà, di protezione del nastro stradale e ferroviario e alle altezze massime degli edifici.

Le nuove disposizioni di incentivazione sono riassunte nel prospetto sinottico allegato al Suggerimento.

Proroga di validità dei PGT per i nuovi Comuni

E’ stata altresì modificata la norma transitoria, di cui all’articolo 5 della l.r. 31/2014, stabilendo la proroga della validità dei PRG e dei PGT vigenti negli enti locali che compongono i Comuni di nuova istituzione.

Tale termine, inizialmente previsto in due anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva, è prorogato di un anno a partire dall’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana.

Ripartizione delle funzioni amministrative e autorizzazione paesaggistica

In tema di funzioni amministrative, la legge regionale 38/2015 ha modificato la legge regionale 12/2005, per definire la riorganizzazione delle competenze di Regione, enti Parco, Province, enti locali e comunità montane, a seguito della ripartizione delle competenze prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dalla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (a tal proposito è consultabile il ns. suggerimento Urbanistica ed Edilizia n.457/46 del 21 ottobre 2015).

Le funzioni paesaggistiche di rilascio della autorizzazione paesaggistica e per l’irrogazione delle sanzioni sono esercitate, oltre che dai singoli Comuni, anche dalle Unioni di Comuni, ad eccezione degli interventi risultanti di competenza degli altri organi istituzionali.

Sono state modificate le competenze della Provincia, attribuendo le funzioni amministrative per la realizzazione di opere di sistemazione montana alle Comunità montane qualora rientrino nel territorio della comunità montana e affidando l’esercizio delle funzioni amministrative per interventi di trasformazione del bosco agli enti Parco, ai Comuni, alle Unioni di Comuni o alle Comunità montane, in base al territorio di competenza in cui sono collocati gli interventi di trasformazione del bosco.

Qualora gli interventi di trasformazione del bosco comportino anche opere edilizie è necessario che l’ente competente in termini di esercizio delle funzioni amministrative, in base al territorio in cui rientra l’intervento di trasformazione del bosco, proceda al rilascio del provvedimento paesaggistico, dando conto distintamente degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di opere e di interventi edilizi.

In tema di autorizzazione paesaggistica, sono state apportate alcune modifiche finalizzate ad adeguare le disposizioni contenute nella legge regionale 12/2005 alla disciplina normativa vigente, di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio e al D.P.R. n.139/2010 relativo alla procedura semplificata per il rilascio della autorizzazione paesaggistica.


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Tags: Edilizia