Legge di conversione del decreto n. 146/2021 - Termini procedurali dei trattamenti di integrazione salariale COVID-19
L'INPS ha fornito le modalità operative per il conguaglio delle autorizzazioni che beneficiano del differimento al 31 dicembre 2021 dei termini decadenziali.
Suggerimento n. 7/2 del 3 gennaio 2022
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 794/2021 con il quale abbiamo comunicato che in sede di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, la legge 17 dicembre 2021 n. 215 ha introdotto con l'articolo 11 bis il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini decadenziali, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza COVID-19.
L'INPS con il successivo messaggio n. 4624/2021 ha comunicato le modalità operative inerenti al conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni con scadenza nel periodo sopra citato.
A seguito del differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale potranno verificarsi le seguenti casistiche.
Aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio
Le imprese potranno esporre il conguaglio con le consuete modalità in uso nei flussi di competenza di novembre e dicembre 2021.
Aziende che hanno già provveduto all'esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria
Se la denuncia di competenza è già stata elaborata dal sistema, la procedura ha già addebitato l'importo dei conguagli esposti oltre il termine decadenziale e generato una nota di rettifica.
Nei casi in cui le note di rettifica generate non siano state ancora definite, le stesse saranno sottoposte a ricalcolo per il riconoscimento del conguaglio spettante.
Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite ed inviate al recupero Crediti, per il riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere, entro il 31 marzo 2022, all'invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell'inadempienza.