“Legge di bilancio per il 2025” - Novità in materia di lavoro

La “Legge di bilancio 2025” introduce importanti novità in materia di lavoro e previdenza.

Suggerimento n. 48/12 del 21 gennaio 2025


La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (S.O n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305/2024) ha previsto alcune novità in materia di lavoro che provvediamo di seguito a sintetizzare, per quanto di maggior interesse per le imprese, tenuto della prima circolare INPS di commento n. 3/2025 riservandoci di comunicare eventuali successivi aggiornamenti relativi ai singoli argomenti sulla base delle ulteriori indicazioni amministrative che verranno emanate.


MANCATA CONFERMA DELL’ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Il Legislatore ha deciso di sostituire l’esonero sulla contribuzione previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) a carico del lavoratore dipendente riconosciuto sino al termine dell’anno scorso (6 punti percentuali in caso di retribuzione imponibile mensile non eccedente € 2.692 mensili, oppure 7 punti percentuali in caso di retribuzione imponibile mensile non eccedente € 1.923) con l’introduzione di un nuovo bonus di natura fiscale ed il riordino delle detrazioni (v. nostro Suggerimento n. 7/2025).


NOVITA’ IN MATERIA DI PENSIONI

Per il 2025 sono prorogati tutti gli strumenti di anticipo pensionistico già esistenti (articolo 1, commi 173, 174 e 175): “Quota 103” (Pensione Anticipata Flessibile), “Ape sociale” e “Opzione Donna” oltre agli strumenti ordinari di Vecchiaia e Anticipata. 

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alla Gestione Separata INPS con primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 2025 possano incrementare il montante contributivo (articolo 1, comma 169) individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. Le modalità attuative, l’esercizio ed il recesso da tale facoltà saranno contenute in un decreto interministeriale di prossima emanazione.

I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturino i requisiti minimi per l’accesso alla pensione Quota 103 o alla Pensione Anticipata Ordinaria possono rinunciare all’accredito della quota contributiva a proprio carico (articolo 1, comma 161), esentando il datore di lavoro da tale versamento e ricevendo interamente in busta paga l’importo corrispondente alla quota di contribuzione non versata che sarà esente da imposizione fiscale.


NOVITA’ IN MATERIA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, la NASPI (articolo 1, comma 171) verrà riconosciuta a quei lavoratori che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve alcune specifiche ipotesi di esclusione. Tale nuovo requisito contributivo si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione e non trova applicazione nel caso di dimissioni per giusta causa, dimissioni intervenute in periodo protetto (maternità o paternità) ovvero risoluzione consensuale conclusa presso l’ITL a seguito di procedura ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 604/1996. 

Al fine di incentivare la natalità (articolo 1, comma 206), è introdotto il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 di un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o di adozione, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo. Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (non rilevano le erogazioni dell’assegno unico e universale). L’importo è corrisposto dall’INPS, previa istanza, che dovrà comunicare le relative istruzioni operative.

Viene riconosciuta in via strutturale l’indennità del congedo parentale (articolo 1, commi 217 e 218) pari all’80% della retribuzione per 3 mesi in alternativa tra i genitori, fruiti entro il sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore. 
In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino; per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per un ulteriore mese (3° mese) entro il sesto anno di vita del bambino.

A decorrere dal 2025 è riconosciuto un parziale esonero contributivo per le lavoratrici madri (articolo 1, comma 219) di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre dal 2027 per le madri con tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. L’esonero si applica soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro annui, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
Oltre alle lavoratrici madri dipendenti questa misura è riconosciuta anche alle lavoratrici autonome nonché a quelle iscritte alla Gestione Separata INPS
Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità attuative, la misura dell’esonero e le modalità di riconoscimento.


In merito alle disposizioni relative ai fringe benefit, alle auto aziendali ed ai premi di produttività, in ragione delle implicazioni di natura anche fiscale, rimandiamo a quanto riportato nel già citato Suggerimento n. 7/2025 e provvediamo ad allegare, altresì, la nota di approfondimento elaborata da ANCE relativa alle norme in materia di lavoro e previdenza introdotte dalla recente Legge di bilancio.

* * * * *

Con riferimento alle novità introdotte in materia di lavoro dipendente si segnala che è organizzato un incontro in modalità webinar per il prossimo 11 febbraio, alle ore 10.00 per il quale seguirà apposito Suggerimento.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.