Legge di Bilancio 2025 - Lavoro dipendente: le novità fiscali
Stabilizzazione delle aliquote Irpef su tre scaglioni e riordino delle detrazioni per oneri e per familiari a carico; proroga per tre anni dell’imposta sostitutiva del 5% sui premi di risultato e dell’innalzamento della franchigia di esenzione dei benefit; stretta sui rimborsi spese per trasferte: queste le principali novità.
Suggerimento n. 7/2 dell'8 gennaio 2025
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, in vigore dal 1° gennaio 2025 (pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, introduce alcune misure in materia di lavoro, di interesse per le imprese, di seguito analizzate.
RIDUZIONE ALIQUOTE IRPEF
È resa strutturale la riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni Irpef e delle relative aliquote che, a decorrere dal periodo di imposta 2025, saranno pari al:
- aliquota del 23% per un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000;
- aliquota del 35% per un reddito complessivo oltre euro 28.000 e fino ad euro 50.000;
- aliquota del 43% per un reddito complessivo oltre ad euro 50.000.
Inoltre, per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 è confermato l’innalzamento da euro 1.880 ad euro 1.955 della detrazione di lavoro dipendente di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del Tuir. Per effetto dell’innalzamento di tale detrazione la c.d. “no tax area” è elevata da euro 8.173,91 ad euro 8.500. Il reddito di riferimento da prendere in considerazione è al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER I CONTRIBUENTI CON REDDITO FINO AD EURO 15.000
A seguito della rimodulazione della detrazione da lavoro dipendente e dell’accorpamento delle prime due aliquote dell’Irpef e nell’ottica di una riduzione del cuneo fiscale, il riconoscimento del trattamento integrativo, per i contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000, è consentito soltanto qualora l’imposta lorda sia superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro.
Si ricorda che il trattamento integrativo spetta per un ammontare massimo annuo di euro 1.200 a condizione che il soggetto sia “capiente” ovvero che l’imposta lorda determinata da lavoro dipendente e assimilato sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente.
TAGLIO DEL CUNEO FISCALE
Dal 2025 il taglio del nucleo fiscale viene affidato a due nuove misure agevolative (in luogo del taglio del cuneo contributivo che si applica fino al 31 dicembre 2024):
- un nuovo bonus, fiscalmente esente, destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore ad euro 20.000;
- un’ulteriore detrazione di imposta per i redditi superiori ad euro 20.000 e fino ad euro 40.000.
Il bonus, riconosciuto ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore ad euro 20.000, si determina applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale pari al:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore ad euro 8.500;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore ad euro 15.000.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’interno anno.
Se il reddito complessivo è superiore ad euro 20.000 ma non ad euro 40.000 al lavoratore compete un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda pari:
- ad euro 1.000 se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 20.000 ma non ad euro 32.000 (detrazione fissa);
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 32.000 ma non ad euro 40.000.
Il bonus e l’ulteriore detrazione si applicano solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei redditi di pensione e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il datore di lavoro riconoscerà il bonus e l’ulteriore detrazione in via automatica, senza che sia necessaria la preventiva richiesta del lavoratore e potrà compensare il credito maturato.
Qualora in sede di conguaglio, le agevolazioni risultino non spettanti, il sostituto di imposta dovrà recuperare il relativo importo rateizzandolo in dieci rate di pari importo se superiore a 60 euro, a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Per i lavoratori rimpatriati che trasferiscono la residenza in Italia, per il riconoscimento del bonus e dell’ulteriore detrazione si assume il reddito effettivamente prodotto considerando quindi anche la quota esente.
RIORDINO DELLE DETRAZIONI FISCALI
Per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore ad euro 75.000 sono introdotti alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni che saranno parametrate al reddito percepito ed al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare.
In particolare, i contribuenti potranno detrarre un ammontare massimo di oneri calcolato moltiplicando il seguente importo:
- 14.000 euro se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro;
- 8.000 euro se il reddito complessivo è superiore ad euro 100.000
per un coefficiente differenziato in base al numero di figli fiscalmente a carico pari a:
- 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se nel nucleo familiare è presente un solo figlio fiscalmente a carico;
- 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1 se sono presenti più figli fiscalmente a carico o almeno un figlio a carico con disabilità accertata.
Le limitazioni riguardano tutti gli oneri detraibili previsti dal Tuir, comprese le detrazioni edilizie per lavori di ristrutturazione, ad eccezione:
- delle spese sanitarie;
- delle somme investite nelle start-up innovative e PM innovative;
- premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- degli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.
È previsto un regime transitorio che esclude dal nuovo sistema di calcolo tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, per le quali la detrazione è ripartita in più quote annuali.
Pertanto, ad esempio, i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2024 seguiranno la loro regolare detrazione.
Le nuove limitazioni si aggiungono a quelle già in vigore dal 2020 che dispongono la riduzione degli oneri detraibili progressivamente a partire da euro 120.000 di reddito fino ad azzerarsi ad euro 240.000. Non è invece stata prorogata la franchigia di euro 260 prevista lo scorso anno per i redditi superiori ad euro 50.000.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Introdotte alcune restrizioni alle detrazioni per familiari a carico.
In particolare, a decorrere dal periodo di imposta 2025, la detrazione pari ad euro 950 per figli a carico si applicherà esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata.
Inoltre, la detrazione pari ad euro 750, precedentemente prevista per gli altri familiari a carico conviventi, potrà riferirsi solo agli ascendenti (ad esempio genitori, nonni).
FRINGE BENEFIT
Per il triennio 2025 - 2027, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di euro 1.000, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa, degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. La franchigia di euro 1.000 è elevata ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (per la normativa applicabile si veda anche Suggerimento n. 139/16 dell'11 marzo 2024).
Ai fini dell’applicazione del limite maggiorato ad euro 2.000, i lavoratori sono tenuti a produrre al sostituto di imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico. La norma non impone alcuna forma specifica per effettuare la dichiarazione che, pertanto, potrà essere resa con le modalità che il datore di lavoro riterrà più opportune. Il datore di lavoro sarà tenuto a conservare la documentazione per i successivi controlli ed effettuare un’informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti (tale adempimento potrà essere effettuato entro la chiusura del periodo di imposta). In mancanza della dichiarazione del dipendente, l’agevolazione non è applicabile.
In ogni caso, il superamento di entrambe le soglie di esenzione (euro 1.000 ed euro 2.000 per i lavoratori con figli a carico) comporta l’imponibilità sia fiscale che contributiva dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente i citati limiti.
Al riguardo si precisa, inoltre, che ai fini dell’individuazione delle suddette soglie di esenzione, occorre considerare l’ammontare complessivo di tutti i beni ceduti e i servizi forniti dal datore di lavoro nel corso dell’anno di riferimento (ad esempio, autovetture in uso promiscuo, telefoni ecc.).
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO
Per il triennio 2025 – 2027, ridotta al 5% (in luogo dell’ordinario 10%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, da applicare sui premi di risultato.
L’agevolazione è prevista per l’erogazione di premi di risultato di ammontare variabile correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per un importo massimo annuo di euro 3.000 lordi, a favore dei lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione hanno avuto redditi di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000.
RIMBORSI SPESE E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, come taxi o servizi di noleggio con conducente, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente solo se effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
In caso contrario, il rimborso al dipendente in trasferta dovrà essere assoggettato a tassazione e contribuzione ordinaria.
Allo stesso modo, il datore di lavoro potrà dedurre i relativi costi solo se dispone della prova del pagamento con strumento tracciabile.
ESENZIONE FISCALE PER I CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA LAVORATORI NEO ASSUNTI
Introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025.
In particolare, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito in capo al dipendente, entro il limite complessivo di euro 5.000 annui.
Possono beneficiare dell’agevolazione i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 35.000 nell’anno precedente la data di assunzione, che hanno trasferito la residenza nel comune di lavoro situato a più di 100 chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.
Per accedere ai benefici, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
L’agevolazione ha natura esclusivamente fiscale e non rileva ai fini contributivi e le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE e si computano ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
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Con riferimento alle novità introdotte in materia di lavoro dipendente si segnala che è organizzato un incontro in modalità webinar per il prossimo 11 febbraio alle ore 10.00 per il quale seguirà apposito suggerimento.