Fringe benefit e welfare aziendale: chiarimenti ministeriali

Possibilità per il datore di lavoro di erogare direttamente o rimborsare ai dipendenti, come fringe benefit, le somme dovute per l’affitto o per gli interessi sul mutuo della “prima casa” che deve essere intesa come “abitazione principale”; per i prestiti ai dipendenti, il momento di applicazione della ritenuta è quello del pagamento delle singole rate del prestito: queste le principali precisazioni.

Suggerimento n. 139/16 dell'11 marzo 2024


Con circolare ministeriale n. 5/E del 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni, di seguito riportate, con riferimento alle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, c.d. “Legge di Bilancio 2024” e dal Decreto Anticipi, in materia di fringe benefit e welfare aziendale (vedi ns. Suggerimenti n. 16/3 dell’8 gennaio 2024 e n. 66/2024).

 

Fringe benefit 

Limitatamente al periodo di imposta 2024, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di euro 1.000, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa, degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

La franchigia di euro 1.000 è elevata ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

A differenza dello scorso anno, per il 2024, è prevista la possibilità per il datore di lavoro di erogare direttamente o rimborsare al lavoratore anche le somme destinate all’affitto della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in assenza di una precisa definizione della norma, per l’individuazione della nozione “prima casa” si fa rifermento al concetto di “abitazione principale” prevista per l’applicazione delle detrazioni per gli interessi passivi sui mutui e dei canoni di locazione. Pertanto, le spese oggetto della disposizione dovranno riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce inoltre che, qualora parte contrattuale sia il coniuge o altro familiare, sono rimborsabili, sia le spese sostenute per un contratto di affitto sia quelle relative agli interessi sul mutuo a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore. Con riguardo alla locuzione “spese per l’affitto” si deve fare riferimento al canone risultante dal contratto di locazione registrato e pagato nell’anno.

Resta fermo che, in relazione alle spese rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle ulteriori agevolazioni previste per le medesime spese, quali ad esempio la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o canoni di locazione in quanto, queste ultime, poiché sono oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare la documentazione che giustifica le somme spese o rimborsate. In alternativa, è possibile acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal lavoratore che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma, precisando che le somme non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Ricordiamo che la legge ha previsto l’obbligo in capo ai datori di lavoro di una previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Il beneficio potrà essere riconosciuto dal sostituto di imposta anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo di imposta di riferimento.

 

Detassazione premi di risultato 

Anche per l’anno 2024 è confermata la riduzione dal 10 al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

La novità consiste esclusivamente nella conferma della riduzione dell’aliquota per cui l’Agenzia delle Entrate, nella pronuncia sopra citata, rimanda, per l’applicazione dell’agevolazione, alle precedenti circolari, ricordando che l’imposta sostitutiva si applica fino al limite di 3.000 euro lordi nei confronti di lavoratori con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore ad euro 80.000.

Ricordiamo che tale aliquota è applicabile in caso di eventuale erogazione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) da parte dell’impresa nonché per l’erogazione dei premi di risultato aziendali introdotti in ossequio alle previsioni stabilite dal vigente accordo territoriale in materia (vedi ns. Suggerimento n. 308/2018).

 

Prestiti concessi ai dipendenti 

Ai fini della determinazione dell’imponibile si considera il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento e l’importo degli interessi calcolato al tasso praticato. Nella precedente formulazione, ai fini della determinazione del valore del fringe benefit concesso al lavoratore, si faceva riferimento alla differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato.

Pertanto, il tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento non è più il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno ma deve essere individuato con le seguenti modalità:

  • per i prestiti a tasso variabile si assume il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
  • per i prestiti a tasso fisso si assume il TUR vigente alla data di concessione del prestito.

Ai fini del momento di imputazione del compenso in natura, il momento di applicazione della ritenuta è quello del pagamento delle singole rate del prestito, come stabilite dal relativo piano di ammortamento, fatta salva l’effettuazione di eventuali modifiche in sede di conguaglio. Ciò posto considerato che la modifica della determinazione del compenso in natura, in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti, è entrata in vigore il 17 dicembre 2023 e si applica a tutti i prestiti effettuati nel periodo di imposta 2023, la nuova regola di determinazione del reddito si applica già ai conguagli di fine anno 2023 e per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dello stesso anno di imposta. La circolare chiarisce, infine, che le nuove disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.


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