“Legge di Bilancio per il 2024” - Novità in materia di lavoro - Webinar 7 febbraio 2024 ore 10,00
L’Associazione organizza un webinar per approfondire le novità introdotte dalla legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
Suggerimento n. 66/15 del 30 gennaio 2024
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (G.U. n. 303/2023) ha previsto alcune novità in materia di lavoro che provvediamo di seguito a sintetizzare, per quanto di maggior interesse per le imprese, riservandoci di comunicare eventuali successivi aggiornamenti relativi ai singoli argomenti.
A tal proposito, segnaliamo che è stato fissato un apposito webinar nel giorno di
mercoledì 7 febbraio p.v. - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 circa
per illustrare le novità e rispondere ad eventuali quesiti.
È possibile partecipare all'evento, libero e gratuito, previa registrazione da effettuarsi cliccando qui; per inviare eventuali domande è possibile scrivere alla seguente e-mail: o.casi@assimpredilance.it
TAGLIO DEL CUNEO FISCALE CON ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DIPENDENTI (ARTICOLO 1, COMMA 15)
Per i periodi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 viene riconosciuto un esonero sulla contribuzione previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) a carico del lavoratore dipendente:
- di 6 punti percentuali in caso di retribuzione imponibile mensile non eccedente € 2.692 mensili, al netto del rateo della tredicesima;
- di 7 punti percentuali in caso di retribuzione imponibile mensile non eccedente € 1.923, al netto del rateo della tredicesima;
Si precisa che, a differenza del 2023, quest’anno lo sgravio in parola non riguarda la tredicesima mensilità che, pertanto, per il 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.
Resta sempre ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
SOGLIA DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFIT (ARTICOLO 1 COMMI 16-17)
Limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima
casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, entro il limite complessivo di:
- € 1.000 per tutti i lavoratori dipendenti (in luogo della soglia ordinaria pari ad € 258,23);
- € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Tale limite si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Per ogni ulteriore indicazione sul tema, rimandiamo al nostro Suggerimento n. 16/2024.
TASSAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ (ARTICOLO 1 COMMA 18)
Confermata anche per il 2024 l’aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 5% sulle somme erogate a titolo di premi di risultato e premi di produttività (limite massimo annuo pari ad € 3.000 lordi) per i lavoratori dipendenti che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi di lavoro dipendente di importo non superiore ad € 80.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta sostitutiva in parola.
COMPENSAZIONE CREDITI INPS E INAIL (ARTICOLO 1 COMMI 94-97-98)
A decorrere dal 1° luglio 2024 i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS ed INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS possa essere effettuata dai datori di lavoro a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi (denuncia UNIEMENS) e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Con successivo provvedimento amministrativo saranno definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione.
GESTIONE SEPARATA INPS (ARTICOLO 1 COMMA 154)
A decorrere dall’anno 2024 il contributo finalizzato a finanziare l’indennità straordinaria denominata “ISCRO” riferito ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati l’aliquota contributiva complessiva è pari a 0,35 punti percentuali.
CONGEDO PARENTALE (ARTICOLO 1 COMMA 179)
Ai genitori che fruiscano alternativamente del congedo parentale è riconosciuta, entro il sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 60% della retribuzione (in luogo del 30%) per un ulteriore mese rispetto al primo (per il quale l’indennità è già riconosciuta nella misura maggiorata dell’80%, v. nostro Suggerimento n. 295/2023). Per il solo anno 2024, inoltre, la misura dell’indennità riconosciuta per il secondo mese viene innalzata all’80% della retribuzione, invece che al 60%. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che termineranno il periodo di congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI (ARTICOLO 1 COMMI 180-182)
Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle lavoratrici madri dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a proprio carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (entro il limite annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile).
Per il 2024, tale beneficio viene esteso, in via sperimentale, anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Resta sempre ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ARTICOLO 1 COMMI 191-192)
Viene riconosciuto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza” (v. circolare INPS n. 166/2021). Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile, anche a favore delle donne che hanno usufruito della misura nell’anno 2023.
Il beneficio spetta per la durata di 24 mesi dalla data di assunzione se l'assunzione è a tempo indeterminato, per 12 mesi se l’assunzione è a termine, anche in somministrazione, per 18 mesi dalla data di assunzione se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.