Legge di Bilancio 2026 – Le altre novità fiscali per le imprese
In materia di locazioni brevi confermata anche per il periodo d’imposta 2026 l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 21% per la locazione di una sola abitazione; riduzione dei limiti riferiti al divieto di compensazione in caso di somme iscritte a ruolo; posticipati i termini per l’assegnazione dei beni ai soci e riproposta la facoltà di estromissione dei beni per gli imprenditori individuali; modifiche sulla tassazione delle plusvalenze e sulla rivalutazione di partecipazioni; introduzione di una nuova rottamazione: queste le principali novità.
Suggerimento n. 19/5 del 12 gennaio 2026
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, in vigore dal 1° gennaio 2026 (pubblicata sul S.O. n. 42 alla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, oltre alle novità in materia di lavoro dipendente (si veda ns. Suggerimento n. 5/3 dell’8 gennaio 2026) e bonus edilizi (si veda ns. Suggerimento n. 14/4 del 9 gennaio 2026), ha introdotto ulteriori disposizioni fiscali di interesse per le imprese, che si riportano di seguito.
Nuovi limiti alle compensazioni orizzontali in caso di somme iscritte a ruolo
Ridotto da 100.000 euro a 50.000 euro l’importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale.
Anche grazie all’azione di ANCE è stata invece eliminata la disposizione che, nel testo originario del Ddl Bilancio, prevedeva il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti da incentivi fiscali con il pagamento dei debiti contributivi ed Inail, anche nel caso in cui i crediti fossero stati trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.
Cedolare secca locazioni brevi
A decorrere dall’anno di imposta 2026 il regime della cedolare secca per gli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve si applica esclusivamente a due immobili (anziché ai quattro previsti dalla normativa previgente) nelle seguenti misure:
- per la prima abitazione l’aliquota della cedolare è pari al 21%;
- per la seconda abitazione l’aliquota è stabilita nella misura del 26%.
Dal terzo immobile l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale con esclusione del regime di cedolare secca.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci
Posticipati al 30 settembre 2026 i termini per l’assegnazione o la cessione agevolata ai soci di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili registrati, anch’essi non strumentali, con il pagamento di un’imposta sostitutiva:
- dell’8% della plusvalenza che emerge dall’assegnazione/cessione, calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni;
- del 10,5% della plusvalenza per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate di cui:
- la prima, pari al 60%, entro il 30 settembre 2026;
- la seconda, pari al restante 40%, entro il 30 novembre 2026.
La disposizione riguarda le società di persone (Snc, Sas ad esclusione delle società semplici) e le società di capitali (Srl, Spa, Sapa).
Estromissione dei beni delle imprese individuali
Riproposta, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025 a condizione che l’estromissione sia attuata tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 maggio 2026.
Sulle plusvalenze, determinate in misura pari alla differenza tra valore normale e costo fiscale dell’immobile, è dovuta un’imposta sostitutiva nella misura dell’8%.
I versamenti rateali dell’imposta sono effettuati entro il 30 novembre 2026, nella misura del 60%, ed entro il 30 giugno 2027 nella misura del 40%.
Dividendi e plusvalenze finanziarie
Modificato il regime di tassazione dei dividendi distribuiti dalle società di capitali e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
In particolare, è previsto che:
- per le società di persone e per gli imprenditori individuali i dividendi distribuiti da società di capitali e le plusvalenze da cessione di partecipazione sono esenti ai fini Irpef per un importo pari al 41,86% del loro ammontare solo in caso di partecipazione diretta al capitale non inferiore al 5%, ovvero se il valore fiscale della partecipazione stessa non è inferiore a 500.000 euro;
- per le società di capitali e per gli enti soggetti Ires gli utili distribuiti dalle società di capitali e dagli enti residenti in Italia e le plusvalenze da cessione di partecipazione non concorrono a formare il reddito per il 955 del loro ammontare solo nell’ipotesi di partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% ovvero se il valore fiscale della partecipazione non è inferiore a 500.000 euro.
Rateizzazione tassazione plusvalenze su beni strumentali
Le plusvalenze, derivanti da cessioni a titolo oneroso dei beni relativi all’impresa, realizzate a decorrere dal periodo di imposta 2026, concorrono a formare il reddito:
- per l’intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate (non è più consentita la rateizzazione delle plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali posseduti per almeno 3 anni in cinque esercizi);
- solo per le cessioni di azienda o ramo di azienda, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate oppure su opzione del contribuente in cinque esercizi qualora le predette azioni o rami di azienda siano possedute per un periodo non inferiore a tre anni.
È necessario che la scelta per la rateizzazione sia effettuata in dichiarazione dei redditi. Al contrario, la plusvalenza concorrerà a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Affrancamento riserve
Riapertura dei termini per l’affrancamento, in tutto o in parte, dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta ancora esistenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap deve essere versata in quattro rate di pari importo alle seguenti scadenze:
- per la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo di imposta (30 giugno 2026 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
- per le altre rate, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi.
L’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2025.
Ritenuta a titolo di acconto sui pagamenti alle imprese
A decorrere dal 1° gennaio 2028 sarà introdotta, con finalità antievasione, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito da applicare sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da soggetti titolari di attività di impresa.
La ritenuta sarà operata con l’aliquota dello 0,5% sui pagamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2028 e dell’1% sui pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità attuative della disposizione.
Rottamazione quinquies
Introdotta la c.d. “Rottamazione quinquies” per la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e relativi all’omesso versamento:
- di imposte risultati da dichiarazioni annuali oggetto di “avvisi bonari” derivanti da controlli automatici e formali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
- di contributi previdenziali Inps, con esclusione di quelli derivanti da accertamenti;
- sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da Amministrazioni statali (in tal caso la rottamazione determina il solo saldo e stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Al fine di aderire alla definizione, il contribuente deve manifestare la relativa volontà entro il 30 aprile 2026 inviando una dichiarazione, esclusivamente in via telematica, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità che saranno definite.
Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure a rate, fino ad un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, ed almeno pari a 100 euro, con applicazione degli interessi.
Si decade dalla “rottamazione quinquies” in caso di omesso o insufficiente pagamento:
- dell’unica rata, scadente il 31 luglio 2026;
- di due rate anche non consecutive del piano;
- dell’ultima rata del piano.
Definizione agevolata dei tributi delle Regioni e degli Enti locali
Attribuita alle Regioni ed agli Enti locali la facoltà di introdurre autonomamente nuove tipologie di definizioni agevolate in materia di tributi regionali e locali o per le entrate di natura patrimoniale.
Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata.
Rivalutazione partecipazioni
Aumento dal 18% al 21% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito applicabile alla rideterminazione del valore delle partecipazioni detenute da soggetti non esercenti attività commerciale.
L’aumento non riguarda la misura dell’imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione delle aree edificabili e dei terreni posseduti da soggetti non esercenti attività commerciale che rimane quindi fissata al 18%.
Condizioni accesso al regime forfettario
Estesa al periodo di imposta 2026 la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 che ha elevato da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito di lavoro dipendente superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
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Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Dossier ANCE riepilogativo delle misure fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.