Legge di Bilancio 2026 - Bonus edilizi
Proroga anche per il 2026 delle aliquote dei bonus nelle misure maggiorate del 36%/50% mentre non è stato riconfermato il bonus barriere architettoniche: queste le principali novità.
Suggerimento n. 14/4 del 9 gennaio 2026
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, in vigore dal 1° gennaio 2026 (pubblicata sul S.O. n. 42 alla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei bonus edilizi, che si riportano di seguito.
Bonus ristrutturazioni
Confermata la detrazione anche per le spese sostenute nel 2026 con le stesse modalità già previste per il 2025 ed in particolare nella misura del:
- 50% per gli interventi eseguiti per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali;
- 36% per interventi eseguiti su immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o per i soggetti non titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale sull’immobile.
Bonus mobili
Confermata anche per le spese sostenute nel 2026, la detrazione nella misura del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da destinare ad unità immobiliari oggetto di lavori di recupero agevolati con il bonus ristrutturazioni, entro il limite massimo di spesa pari ad euro 5.000 per unità immobiliare.
Ecobonus e Sismabonus
Confermate anche per il periodo di imposta 2026 le detrazioni Ecobonus e Sismabonus con le stesse modalità già previste per il 2025 ed in particolare nella misura del:
- 50% per gli interventi eseguiti per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali;
- 36% per interventi eseguiti su immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o per i soggetti non titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale sull’immobile.
Bonus barriere architettoniche
La Legge di Bilancio non ha modificato la scadenza del bonus barriere architettoniche prevista al 31 dicembre 2025.
Pertanto, le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 per interventi di eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche sostenute non potranno più fruire della detrazione del 75% e rientreranno tra gli interventi che danno diritto al bonus ristrutturazioni se sussistono tutti i requisiti previsti dalla norma (detrazione del 50% o 36% nel limite di spesa pari ad euro 96.000 per unità immobiliare).
Superbonus
Non essendo stato prorogato il Superbonus, tutte le spese sostenute nel 2026 rientreranno nelle altre detrazioni ordinarie esistenti.
Sul tema, si ricorda che per le istanze presentate a decorrere dal 30 marzo 2024, solo ed esclusivamente per quanto attiene agli interventi nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dai terremoti del 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, resta ferma la proroga per l’anno 2026 del Superbonus nella misura del 110% in forma di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura. In caso contrario si applicheranno le detrazioni ordinarie.
Rimodulazione delle detrazioni fiscali
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore ad euro 200.000, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari ad euro 440 in relazione ai seguenti oneri:
- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici che sono detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26% per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
L’intervento normativo si aggiunge alle misure introdotte lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2025 (si veda ns. Suggerimento n. 15/4 del 9 gennaio 2025).
In particolare, già dal periodo di imposta 2025, per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore ad euro 75.000 sono state previste limitazioni per la fruizione delle detrazioni, parametrate al reddito percepito ed al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare e calcolate moltiplicando il seguente importo:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 e 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro
per un coefficiente differenziato in base al numero di figli fiscalmente a carico:
- 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se nel nucleo familiare è presente un solo figlio fiscalmente a carico;
- 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1 se sono presenti più figli fiscalmente a carico o almeno un figlio a carico con disabilità accertata.
Tale norma riguarda tutti gli altri oneri detraibili, comprese le detrazioni edilizie, ad eccezione:
- delle spese sanitarie;
- delle somme investite nelle start-up innovative;
- delle somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.
Si aggiungono inoltre le limitazioni in vigore dal 2020 che prevedono la riduzione degli oneri detraibili a partire da redditi superiori ad euro 120.000 fino ad azzerarsi a 240.000 euro di reddito.