Legge di Bilancio 2025 - Bonus in edilizia
Rimodulati al "ribasso" rispetto alle precedenti percentuali di detrazione i bonus in edilizia ed introduzione di un tetto massimo alle detrazioni fiscali: queste le principali novità.
Suggerimento n. 15/4 del 9 gennaio 2025
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, in vigore dal 1° gennaio 2025 (pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, apporta diverse modifiche sia al Superbonus che ai bonus edilizi minori, di seguito analizzate.
SUPERBONUS
La detrazione del 65% prevista per le spese sostenute nell’anno 2025 è limitata esclusivamente ai condomini, alle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario ed agli enti del terzo settore, per interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Qualora siano soddisfatte le predette condizioni, per le spese sostenute nel 2025, il Superbonus al 65% si applica anche agli interventi “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulla singola unità immobiliare sita nel condominio o negli edifici interamente posseduti le cui parti comuni sono oggetto di interventi agevolati.
Restano fuori dalle limitazioni introdotte gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali il Superbonus spetta nella misura del 110% per tutti gli interventi ammessi e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziali.
Il Superbonus al 110% rimane confermato al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 da Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale che svolgono attività sociosanitaria e assistenziale e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, possedute a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Inoltre, per il Superbonus è introdotta la possibilità di optare per la ripartizione in dieci anni della detrazione spettante relativamente alle spese sostenute nel 2023 (quindi con aliquota previgente del 110% o del 90%), presentando un’istanza irrevocabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024.
BONUS RISTRUTTURAZIONI
Per le spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia si applicano le seguenti percentuali di detrazione e limiti di spesa:
- per le spese sostenute nel 2025 detrazione pari al 50% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali ed al 36% per le altre abitazioni, sino ad un massimo di spesa pari ad euro 96.000;
- per le spese sostenute negli anni 2026 – 2027 detrazione pari al 36% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali ed al 30% per le altre abitazioni sino ad un massimo di spesa pari ad euro 96.000;
- dal 2028 al 2033 detrazione pari al 30% a prescindere se si tratti o meno di abitazione principale, sino ad un massimo di spesa pari ad euro 48.000;
- dal 2034 detrazione pari al 36% nel limite massimo di spesa pari ad euro 48.000.
La norma esclude dalla detrazione del 50% gli interventi effettuati su unità abitative concesse in locazione o comodato gratuito, ivi inclusi i familiari conviventi.
ECOBONUS E SISMABONUS
Le percentuali di detrazione per entrambi i bonus sono rideterminate nel modo seguente:
- nel 2025 detrazione pari al 50% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali ed al 36% per tutti gli altri immobili;
- nel 2026 – 2027 detrazione pari al 36% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali ed al 30% per tutti gli altri immobili.
Rimangono fermi i limiti di detrazione massima spettante per l’Ecobonus (esempio detrazione massima euro 60.000 per gli infissi e cappotto, euro 30.000 per sostituzione della caldaia) ed il tetto di spese agevolate per il Sismabonus ordinario.
Anche per gli interventi da Ecobobus e Sismabonus operano le limitazioni previste per il bonus ristrutturazioni riferite ai soggetti detentori degli immobili (inquilini, comodatari o familiari conviventi).
BONUS MOBILI
Proroga per il 2025 del bonus mobili nella misura pari al 50% sino ad un massimo di spesa pari ad euro 5.000 purché legato ad interventi di recupero sulla medesima abitazione agevolati con il bonus ristrutturazioni.
L’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2024.
NUOVO BONUS ELETTRODOMESTICI
Al bonus mobili si affianca il “nuovo bonus elettrodomestici” finalizzato alla sostituzione di elettrodomestici obsoleti con modelli più efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo al contenimento dei consumi e delle emissioni.
Il bonus si applica esclusivamente agli acquisti effettuati nel 2025 per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione Europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Il bonus è pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore ad euro 100 per ciascun elettrodomestico, elevato ad euro 200 se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE non superiore a euro 25.000.
Il bonus è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico e nel limite dello stanziamento autorizzato pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025.
Con apposito decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno definiti i criteri, le modalità ed i termini per l’erogazione del contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.
BONUS VERDE
La Legge di Bilancio 2025 non ha confermato per il 2025 la detrazione Irpef al 36% per gli interventi di cura, ristrutturazione ed irrigazione del verde privato.
Pertanto, il bonus verde si applica solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
Confermata la detrazione pari al 75% per l’abbattimento o l’eliminazione delle barriere architettoniche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Si ricorda che la detrazione compete solo per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici.
Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 e possono essere effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.
CALDAIE A GAS
Dal 1° gennaio 2025 sono esclusi sia dal bonus ristrutturazioni che dall’Ecobonus ordinario gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA
Per le spese sostenute nel 2025 è possibile optare per la cessione del credito/sconto in fattura solo per il Superbonus e solo se si rientra nelle deroghe previste dal D.L. 39/2024.
Per tutti gli altri bonus invece è possibile fruire della detrazione di imposta esclusivamente in dichiarazione dei redditi.
RIORDINO DELLE DETRAZIONI FISCALI
Per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore ad euro 75.000 è introdotto un tetto massimo complessivo di oneri detraibili, compresi quelli agevolati con i bonus in edilizia, variabile in funzione del numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare.
In particolare, l’ammontare annuale degli oneri detraibili viene calcolato moltiplicando un “importo base” pari a:
- 14.000 euro se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro;
- 8.000 euro se il reddito complessivo è superiore ad euro 100.000;
per un coefficiente differenziato in base al numero di figli fiscalmente a carico pari a:
- 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se nel nucleo familiare è presente un solo figlio fiscalmente a carico;
- 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1 se sono presenti più figli fiscalmente a carico o almeno un figlio a carico con disabilità accertata.
Le limitazioni riguardano tutti gli oneri detraibili previsti dal Tuir, comprese le detrazioni edilizie per lavori di ristrutturazione e gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per l’acquisto/costruzione della prima casa, ad eccezione:
- delle spese sanitarie;
- delle somme investite nelle start-up innovative e PM innovative.
Per le detrazioni che vengono ripartite in più anni, quali ad esempio i bonus in edilizia, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno di utilizzo (per esempio in caso di spese per ristrutturazione sostenute nel 2025 pari ad euro 10.000, la quota di spesa che concorre alla determinazione del limite massimo di oneri detraibili nell’annualità 2025 è pari ad euro 1.000 in quanto il bonus ristrutturazioni è da ripartire in dieci anni).
È previsto un regime transitorio che esclude dal nuovo sistema di calcolo le rate delle spese detraibili con i bonus in edilizia sostenute fino al 31 dicembre 2024, per le quali la detrazione è ripartita in più quote annuali, gli interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto/costruzione della prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024 nonché i premi di assicurazione sulla vita e sulla casa derivanti da contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024. Pertanto, ad esempio, i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2024 seguiranno la loro regolare detrazione.
Le nuove limitazioni si aggiungono a quelle già in vigore dal 2020 che dispongono la riduzione degli oneri detraibili progressivamente per i soggetti con reddito superiore ad euro 120.000.
Non è invece stata prorogata la franchigia di euro 260 prevista lo scorso anno per i redditi superiori ad euro 50.000.
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Con riserva di fornire alcune precisazioni su argomenti di dubbia interpretazione, anche alla luce di eventuali chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, si trasmette Dossier Ance e tabella riepilogativa dei bonus in vigore, che saranno illustrati anche in un apposito webinar, per il quale seguirà relativo suggerimento.