Legge di Bilancio 2022: altre novità fiscali
Proroga fino al 2025 del credito di imposta 4.0. con rimodulazione delle aliquote di computo in modo progressivo; introduzione di una detrazione Irpef per le locazioni stipulate da giovani; nuovi massimali per la compensazione nel modello F24; rinvio a luglio dell’abolizione dell’esterometro: queste le altre principali disposizioni fiscali.
Suggerimento n. 27/6 del 12 gennaio 2022
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 49/L alla G.U 31 dicembre 2021 n. 310), c.d. “Legge di Bilancio 2022”, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, oltre alle proroghe dei bonus edilizi (vedi ns. Suggerimento n. 22/4 del 10 gennaio 2022) e alle novità in materia di lavoro dipendente (vedi ns. Suggerimento n. 19/3 del 10 gennaio 2022), già in precedenza comunicate, introduce altre disposizioni fiscali di particolare interesse che si riportano di seguito.
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DI CREDITI NEL MOD. F24
Al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo anche lo smobilizzo dei crediti tributari, è innalzato a 2 milioni di euro il limite annuo dei “crediti d’imposta” (Iva, Ires, Irap, ecc.) e contributi previdenziali/assistenziali utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24.
Non mutano gli altri vincoli previsti in materia di compensazione, quali:
- l'apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito, per le compensazioni di crediti per un importo superiore a €. 5.000,00 annui (aumentato in caso di applicazione del cd. “regime premiale” ISA), con compensazione ammessa dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- l'utilizzo dei servizi telematici per la presentazione degli F24 che espongo la compensazione.
BONUS INVESTIMENTI 4.0.
La Legge di Bilancio 2022 dispone la proroga del bonus sino al 31 dicembre 2025 per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0.” con una riduzione delle aliquote così come di seguito indicato: | ||
- | per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0. (indicati nell’Allegato A alla Legge 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nelle seguenti misure: | |
a) | 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; | |
b) | 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; | |
c) | 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. | |
Con riferimento a tale ultimo scaglione, dalla lettura della norma, sembra che il plafond di 20 milioni di euro sia riferito a tutto il periodo 1° gennaio 2023- 30 giugno 2026. | ||
Dalla Relazione Tecnica della Legge di Bilancio 2022, invece, sembrerebbe che detto limite di 20 milioni di euro sia annuale. Sul punto si auspica un chiarimento ufficiale. | ||
- | Per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0. (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016), sono previste le seguenti aliquote: | |
a) | fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; | |
b) | dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; | |
c) | per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. | |
La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “ordinari” (non 4.0 e cioè diversi da quelli di cui all’All. A, L. 232/2016), per i quali è possibile beneficiare dell’agevolazione solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di valida prenotazione entro il 31 dicembre 2022.
Sono rimasti invece inalterati tutti i meccanismi applicativi dell’agevolazione.
Si ricorda, inoltre, che per gli investimenti in beni materiali 4.0. effettuati dal 1° gennaio 2022 (non prenotati entro il 2021) fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre a 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Mentre per gli investimenti in beni immateriali 4.0. effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto, il credito di imposta è pari al 50% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
ESTEROMETRO
L’abolizione dell’esterometro e la trasmissione dei dati attraverso SDI è stata posticipata al 1° luglio 2022.
Con riguardo alle operazioni effettuate a partire da tale data:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte è effettuata entro i termini di emissione delle fatture;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.
DETRAZIONE IRPEF PER LOCAZIONI STIPULATE DA GIOVANI
Modificata e rafforzata la detrazione Irpef in favore dei giovani che stipulano contratti di locazione.
In particolare, è previsto:
- l’innalzamento dell’età massima per fruire dell’agevolazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- il bonus spetta anche per l’affitto di una sola parte dell’appartamento, non necessariamente di tutta la casa;
- l’immobile deve essere adibito a residenza del locatario, non più ad abitazione principale dello stesso;
- il beneficio spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale;
- la detrazione è pari a 991,60 euro ovvero, se superiore, è pari al 20% dell’importo del canone, comunque non oltre 2.000 euro.
Inoltre, per accedere all’agevolazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- deve essere stipulato un contratto a canone concordato;
- deve trattarsi di immobile diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui il giovane è affidato;
- il beneficiario deve avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.
AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36
Estese a tutto il 2022 (rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno 2022), le agevolazioni fiscali previste dal “Decreto Sostegni bis” per l’acquisto della prima casa da parte di ragazzi che hanno meno di 36 anni nell’anno in cui è rogitato l’atto e un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro.
Si ricorda che l’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sui precedenti atti mentre se la compravendita è assoggettata a IVA, all’acquirente spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari all’IVA pagata in relazione all’acquisto.
Tale credito potrà essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito;
- in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto;
- in compensazione tramite modello F24.
CARTELLE DI PAGAMENTO
Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’Agente di Riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è fissato in 180 giorni. Entro tale termine potrà essere presentata l’istanza di rateazione del debito. Resta invece fermo l’ordinario termine di impugnazione fissato in sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.