Legge di Bilancio 2022: novità fiscali in materia di lavoro dipendente

Riduzione, da cinque a quattro, delle aliquote IRPEF e la conseguente rimodulazione delle detrazioni; modifica del trattamento integrativo pari ad euro 1.200: queste le principali novità in materia di lavoro dipendente.

Suggerimento n. 19/3 del 10 gennaio 2022


La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 49/L alla G.U 31 dicembre 2021 n. 310), c.d. “Legge di Bilancio 2022”, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, introduce importanti modifiche nell’ambito del reddito di lavoro dipendente che si riportano di seguito.

 

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF

Disposta la riduzione da cinque a quattro delle aliquote IRPEF.

In particolare, è disposta la soppressione dell'aliquota Irpef del 41%, la riduzione della seconda e terza aliquota (la seconda passa dal 27% al 25% e la terza dal 38 al 35% per i redditi fino ad euro 50.000), mentre l’ultima aliquota rimane al 43% per i redditi oltre i 50.000 euro.

Pertanto, alla luce delle sopra citate modifiche, le nuove aliquote e gli scaglioni IRPEF, in vigore dal 2022, saranno le seguenti:

  • 23% fino a 15.000 euro;
  • 25% oltre 15.000 e fino a 28.000;
  • 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
  • 43% oltre 50.000 euro.

 

In allegato si riporta una tabella riepilogativa.

 

NUOVE DETRAZIONI

Vengono inoltre rimodulate le seguenti detrazioni:

  • per i redditi da lavoro dipendente;
  • per i redditi da pensione;
  • per altri tipi di reddito (lavoro autonomo, impresa e redditi diversi).

 

In particolare, per i redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

  • 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
  • 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra
  • 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  • 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

 

È altresì previsto un aumento della detrazione, in misura pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

In allegato tabella riepilogativa delle nuove detrazioni fiscali.

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

La Legge di Bilancio modifica il DL n. 3/2020, che disciplina il trattamento integrativo (c.d. “Bonus 100 euro”) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati e l’ulteriore detrazione per i redditi fino a 40.000 euro.

In particolare, viene ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il trattamento integrativo, pari a 1.200 euro annui.

Tuttavia, il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non oltre 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12), lavoro dipendente (art.13), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) e per detrazioni edilizie (art. 16-bis), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.

Laddove la somma delle suddette detrazioni siano di ammontare superiore all’imposta lorda, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

L’ulteriore detrazione prevista dall’art. 2 del DL n. 3/2020 è invece abrogata (ulteriore detrazione per il lavoro dipendente).

 

ADDIZIONALI IRPEF 2022

Per adeguare la disciplina delle addizionali regionali e comunali al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, le Regioni avranno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano potranno trasmettere i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale entro il 13 maggio 2022, anziché entro il 31 gennaio. I Comuni dovranno modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

 


Referenti

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