Superbonus 110% e altri bonus edilizi minori: Legge di Bilancio 2022
Proroga dei bonus edilizi “minori” fino al 31 dicembre 2024; Bonus facciate ammesso anche per il 2022 ma con riduzione dell’aliquota al 60%; Superbonus al 110% per i condomini per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, con riduzione dell’aliquota al 70% per l’anno 2024 e al 65% per il 2025; per le unifamiliari scadenza del Superbonus al 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022 sia stato realizzato il 30% dell’intervento complessivo: queste le principali novità in materia di bonus edilizi.
Suggerimento n. 22/4 del 10 gennaio 2022
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 49/L alla G.U 31 dicembre 2021 n. 310), c.d. “Legge di Bilancio 2022”, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha disposto, in linea generale, la proroga delle agevolazioni fiscali attualmente previste, oltre ad aver introdotto una nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Si riporta di seguito un’analisi dettagliata delle principali disposizioni in tema di bonus edilizi.
SUPERBONUS
Unifamiliari
Per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari o su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il superbonus 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 vengano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Si ricorda che la formulazione originaria del DDL presentato al Senato per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, era prevista la proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- se alla data del 30 settembre 2021 era già stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- nel caso di ISEE non superiore a 25.000 euro annui per interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
La versione finale della Legge di Bilancio ha, pertanto, cancellato tutte le condizioni presenti nel disegno di legge del Governo prevedendo la proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo.
La proroga riguarda sia gli interventi c.d. “trainanti”, sia gli interventi c.d. “trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari.
Condomini
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di condomini a prevalente destinazione residenziale e su edifici composti da due a quattro unità immobiliari posseduti in qualità di unico proprietario o in comproprietà, la detrazione compete nella misura potenziata del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La detrazione scenderà al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.
La detrazione nella misura potenziata del 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, compete anche per gli interventi c.d. “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio o dell’intero edificio composto da due a quattro unità immobiliari interamente posseduto da unico proprietario o in comproprietà.
Anche per i lavori “trainati”, così come per i lavori “trainanti”, la detrazione scenderà al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.
Iacp e cooperative edilizie a proprietà indivisa
Per IACP (ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing) e cooperative, è disposta la proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023 qualora, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
Inoltre, nel caso di interventi effettuati da IACP ed enti assimilati, l’estensione del superbonus al 31 dicembre 2023 (se al 30 giugno 2023 si raggiunge un SAL di almeno il 60%) è prevista anche per i lavori “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio stesso.
Associazioni sportive dilettantistiche
Non è stata modificata la scadenza del superbonus per le associazioni sportive dilettantistiche per le quali la detrazione al 110% resta confermata fino al 30 giugno 2022.
Si ricorda che le associazioni e le società sportive dilettantistiche - iscritte nell'apposito registro istituito presso il CONI - possono avvalersi della detrazione del 110% della spesa sostenuta per gli interventi effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio.
Fotovoltaico e colonnine di ricarica
Sono interamente riscritti i commi dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, al fine di garantire un miglior coordinamento del testo normativo che sostanzialmente conferma i principi precedentemente espressi, inclusi i limiti di spesa e la necessità che i lavori siano realizzati contestualmente agli interventi c.d. “trainanti”.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 110% per gli interventi eseguiti fino al 31 dicembre 2023 per poi ridursi per le spese sostenute nel 2024 e 2025, così come previsto in linea generale per gli interventi c.d. “trainanti”.
Ripartizione della detrazione
In linea generale, è disposta, sia per il Super-ecobonus che per il Super-sismabonus, la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 (in luogo delle cinque rate previste per le spese sostenute dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021).
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
È riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione compete anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale, gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236.
Il beneficiario della detrazione potrà scegliere se portarla in detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi oppure optare per la cessione del credito/sconto in fattura.
BONUS FACCIATE
È disposta la proroga del bonus facciate per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, con una rimodulazione della percentuale di detrazione che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, è ridotta dal 90 al 60%.
BONUS RISTRUTTURAZIONI 50%, ECOBONUS E SISMABONUS ORDINARIO
Per tutti i c.d. “bonus minori”, la legge di Bilancio 2022 prevede la proroga fino al 2024.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2024, è confermata, nella sua misura potenziata pari al 50% (c.d. “Bonus ristrutturazioni”), con il limite di spesa pari ad euro 96.000, la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR.
Prorogati inoltre per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, l’Ecobonus “ordinario” con detrazione pari al 50-65-70-75% e il Sisma bonus “ordinario” (con detrazione al 50-70-75-80-85%).
La proroga riguarda anche il Sisma bonus acquisti con aliquote pari al 75% o 85% in relazione al passaggio ad una o due classi di rischio sismico inferiore (si ricorda che il termine per la cessione delle unità immobiliari è attualmente stato ampliato a 30 mesi dall’ultimazione dei lavori).
BONUS MOBILI E BONUS VERDE
Prorogato fino al 31 dicembre 2024, nella misura del 50% il bonus mobili in favore dei contribuenti che acquistano mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta:
- per l’anno 2022 su un ammontare complessivo non superiore ad euro 10.000 (fino al 31 dicembre 2021 il limite di spesa era pari ad euro 16.000);
- per gli anni 2023 e 2024 su un ammontare complessivo non superiore ad euro 5.000.
La detrazione compete a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
La Legge di Bilancio ha disposto inoltre la proroga del bonus verde, nella misura pari al 36%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, suddivisa in dieci quote annuali di pari importo, con il limite di spesa pari ad euro 5.000, per gli interventi di sistemazione a verde di giardini privati e condominiali.
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
La possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura è prorogata per il Superbonus fino al 31 dicembre 2025 mentre per i bonus edilizi “minori” fino al 31 dicembre 2024.
Al riguardo, si segnala che la Legge di Bilancio 2022, ha esteso la possibilità per il contribuente di optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito/sconto in fattura, anche con riferimento alla detrazione del 50% per la realizzazione di nuovi posti auto/box da rendere pertinenziali ad immobili residenziali (fino al 31 dicembre 2021 tale facoltà era esclusa), per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Tale possibilità è riconosciuta anche per la nuova detrazione, introdotta dalla Legge di Bilancio, per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
VISTO DI CONFORMITA’ E ASSEVERAZIONE PER BONUS MINORI
Come è noto, il Decreto Antifrode (vedi ns. Suggerimento n. 715/89 del 15 novembre e n. 754/95 del 2 dicembre 2021), i cui contenuti sono stati trasfusi dalla Legge di Bilancio rendendone inutile la sua conversione in legge, prevede l’obbligo di attestare la congruità dei costi e di apporre il visto di conformità per le comunicazioni di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura effettuate dal 12 novembre 2021.
In particolare, si ricorda che è stato introdotto l’obbligo:
- di apposizione del visto di conformità (fino ad ora previsto per il 110% solo in caso di cessione del credito/sconto in fattura), qualora il contribuente utilizzi la detrazione del 110% direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nel caso in cui il contribuente utilizzi la “dichiarazione precompilata” predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero presenti la propria dichiarazione dei redditi tramite il sostituto di imposta che presta assistenza fiscale, nonché in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura per i bonus edilizi minori diversi dal 110% (bonus facciate, bonus ristrutturazioni 50%, Eco bonus, Sisma bonus ordinario);
- di asseverazione della congruità dei costi (finora imposto solo in caso di Superbonus 110%) nel caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi minori cedibili.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese è precisato che:
- per tutti i bonus edilizi si potrà fare riferimento anche ai prezzari di cui al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, c.d. “Decreto Requisiti”, il cui Allegato A, al punto 13, individua quali prezzari di riferimento quelli regionali e/o quelli Dei;
- nonché osservare anche i valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, con apposito decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022.
Sul tema la Legge di Bilancio ha altresì previsto che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese non si applichi:
- alle opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi della disciplina nazionale o della disciplina regionale ove approvata;
- agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio,
fatta eccezione per gli interventi che godono del bonus facciate.
Pertanto, per esplicita previsione normativa, per gli interventi che godono del bonus facciate continua ad applicarsi l’obbligo di verifica della congruità delle spese e di apposizione del visto di conformità.
Anche per i bonus diversi dal 110% rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.
CONTRASTO ALLE FRODI NELLE CESSIONI DEL CREDITO
Tra le misure trasfuse dal Decreto Antifrode nell’ambito della Legge di Bilancio 2022 vi sono le disposizioni previste per il rafforzamento delle misure di controllo, con particolare riferimento ai controlli “preventivi” ed alla relativa possibilità di sospensione per trenta giorni.
CREDITO DI IMPOSTA PER IL SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL’ACQUA
Anche nel 2022 e nel 2023 sarà possibile fruire del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, previsto dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089 della legge di Bilancio 2021.
Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:
- euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.