Decreto controlli bonus fiscali
Estensione del visto di conformità anche per l’utilizzo in dichiarazione dei redditi del Superbonus 110% e per esercitare le opzioni per la cessione/sconto in fattura per i bonus diversi dal 110% ai quali viene ora imposta anche l’asseverazione sulla congruità delle spese; possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere per massimo 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni pervenute sulla cessione/sconto dei bonus (sia il 110% che gli altri bonus ordinari), per effettuare controlli preventivi: queste le principali novità.
Suggerimento n. 715/89 del 15 novembre 2021
Con Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157 (pubblicato sulla GU n. 269 dell’11 novembre 2021), recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, in vigore dal 12 novembre 2021, ed in corso di conversione in legge, sono introdotte alcune misure allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti nella fruizione diretta (detrazione in dichiarazione) o tramite cessione del credito/sconto in fattura, sia nell’ambito del Superbonus 110% che di tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020.
VISTO DI CONFORMITA’ E ASSEVERAZIONE
L’obbligo di apposizione del visto di conformità, fino ad ora previsto solo per il 110% in caso di cessione del credito/sconto in fattura, è esteso:
- anche nel caso in cui la detrazione del 110% venga utilizzata dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nel caso in cui il contribuente utilizzi la “dichiarazione precompilata” predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero presenti la propria dichiarazione dei redditi tramite il sostituto di imposta che presta assistenza fiscale;
- anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali diverse dal 110% (bonus facciate, bonus ristrutturazioni 50%, Eco bonus, Sisma bonus ordinario).
E’, inoltre, introdotto:
- l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi (finora imposto solo in caso di Superbonus 110%) anche nel caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020 (Bonus ristrutturazioni 50%, Eco e Sisma bonus ordinari, Bonus facciate);
- ai fini dell’asseverazione della congruità dei costi, il riferimento a valori massimi anche per talune categorie di beni stabiliti con decreto del MITE (sia per il Superbonus 110% che per tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020) da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge in esame.
CONTROLLI PREVENTIVI
È riconosciuta la facoltà all’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione del credito, di sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni presentate per la cessione dei crediti fiscali in generale, anche successive alla prima, e specificatamente per le comunicazioni le comunicazioni previste dagli artt. 121 e 122 del D.L. 34/2020.
La sospensione preventiva delle comunicazioni opera nel caso in cui le stesse presentino specifici “profili di rischio”, individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti a:
- coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nella comunicazione.
Se non vengono confermati i rischi o sono decorsi i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la stessa è efficace.
Diversamente, laddove siano riscontrati profili di rischio, la comunicazione si intende non effettuata e l’esito del controllo viene comunicato telematicamente al soggetto interessato. L’Amministrazione finanziaria procede, quindi, al controllo dei crediti oggetto di cessione la cui comunicazione è stata annullata.
Gli intermediari bancari e finanziari non procedono all’acquisizione dei crediti risultanti dalle operazioni annullate, nel caso in cui siano verificati i presupposti di operazioni sospette.
L’attuazione della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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Ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni operative sui contratti di appalto in corso, che prevedano lo sconto in fattura, nonché di aggiornare la modulistica inerente le clausole contrattuali da inserire nei contratti con sconto in fattura, alla luce di precisazioni che saranno fornite dall’Amministrazione finanziaria.