Lavoro dipendente – chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria fornisce precisazioni su alcune misure di maggiore interesse in tema di welfare aziendale.
Suggerimento n. 276/44 del 23 maggio 2025
Con Circolare ministeriale n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative su alcune novità fiscali in tema di lavoro dipendente, introdotte con la Legge Delega n. 192/2024 di attuazione del primo modulo di riforma Irpef (si veda ns. Suggerimento n. 22/4 del 9 gennaio 2024) e dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, in vigore dal 1° gennaio 2025, (si veda ns. Suggerimento n. 7/2 dell’8 gennaio 2025), che si riportano di seguito.
Esenzione fiscale per canoni di locazione sostenuti da lavoratori neoassunti
Per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito in capo al dipendente, entro il limite complessivo di euro 5.000 annui, le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in virtù del c.d. “principio di cassa allargato”, si considerano percepite, nel periodo di imposta, anche le somme ed i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
La somma annuale di 5.000 euro rappresenta una franchigia: pertanto, un eventuale rimborso superiore al tale somma annuale concorre, per la parte eccedente il limite, alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Possono beneficiare dell’agevolazione i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 35.000 nell’anno precedente la data di assunzione, che hanno trasferito la residenza nel Comune di lavoro situato a più di 100 chilometri di distanza dal comune precedente di residenza.
Ai fini della verifica del limite di reddito di lavoro dipendente, l’Amministrazione finanziaria precisa che occorre considerare il reddito soggetto a tassazione ordinaria escludendo dal computo gli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata.
È inoltre chiarito che il lavoratore deve essere titolare di un contratto di locazione, di qualunque tipo, purché riferito all’unità immobiliare ubicata nel Comune di lavoro qualora quest’ultimo disti più di cento chilometri dal Comune di precedente residenza.
In particolare, con riferimento alla locuzione “canoni di locazione” si ritiene che si debba fare riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno. A tal fine è necessario che le copie del contratto di locazione e degli altri documenti utili ad attestare il sostenimento delle spese siano rese disponibili al datore di lavoro e conservate per un eventuale controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Per le spese rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare di altre agevolazioni previste per le medesime spese quali ad esempio la detrazione per i canoni di locazione di unità immobiliari. Per le medesime ragioni le spese di manutenzione riferite all’immobile rimborsate dal datore di lavoro non possono essere computate tra le spese per le quali sono previste le detrazioni del bonus edilizi.
Al fine invece di verificare il rispetto del requisito concernente la distanza di più di cento chilometri fra il Comune di residenza e quello di lavoro, l’Agenzia delle Entrate precisa che occorre tenere conto della distanza chilometrica più breve tra i due Comuni, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazioni esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il requisito è rispettato se almeno uno dei due suddetti collegamenti risulti superiore a cento chilometri.
Da ultimo viene ricordato che, al fine dell’applicazione del beneficio, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro un’apposita autocertificazione in cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione e che il beneficio spessa dalla data di assunzione purché la residenza nel Comune della sede di lavoro sia trasferita entro il termine delle operazioni di conguaglio o entro la data di cessazione del rapporto di lavoro se antecedente.
Fringe benefit
Per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027 non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di euro 1.000, il valore dei beni o servizi prestati dai datori di lavoro e le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette delle utenze domestiche, dell’affitto dell’abitazione principale o degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Tale limite è innalzato ad euro 2.000 qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico.
Con riferimento all’innalzamento del limite, la circolare ministeriale precisa che l’agevolazione è riconosciuta, in misura intera, ad ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l’agevolazione spetta ad entrambi in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
Il superamento della franchigia prevista comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla formazione del reddito di lavoro dipendente, che sarà dunque assoggettato a tassazione e contribuzione.
In ogni caso, l’aumento del limite di non concorrenza al reddito ad euro 2.000 è riconosciuto se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale di ciascun figlio a carico. In assenza di un’esplicita previsione in tal senso, si ritiene che la dichiarazione possa effettuarsi secondo modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente. In ogni caso resta fermo che la dichiarazione debba essere conservata per un eventuale controllo da parte degli organi competenti.