Lavoro agile (smart working) – Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita’ agile per i lavoratori c.d. “super fragili”

Fino al 31 dicembre 2023 i lavoratori affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità specificamente individuate nel Decreto ministeriale del 4 febbraio 2022 hanno il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Suggerimento n.465/90 del 5 ottobre 2023


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti nn. 153/2023 e 352/2023 per comunicare che in data 30 settembre 2023 è entrato in vigore il Decreto - Legge n. 132/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga  di  termini  normativi  e versamenti fiscali”.

Il Decreto - Legge in commento, come sopra anticipato, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori c.d. “super fragili” (ossia soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto ministeriale 4 febbraio 2022), anche attraverso l’adibizione a diverse mansioni comprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Ricordiamo che, sempre fino al 31 dicembre 2023, hanno diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche:

  • i lavoratori genitori di figli under 14 a condizione che a) tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa; b) nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; c) non vi sia altro genitore non lavoratore;
  • i lavoratori c.d. “fragili” che, “sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria”. Tale modalità deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Inoltre, ricordiamo che, per tutte le categorie sopra citate, fino al 31 dicembre 2023:

  • l’attivazione del lavoro agile può avvenire anche in assenza di un accordo individuale;
  • per l’attivazione del lavoro agile è necessaria la compilazione dei template aggiornati disponibili sull’applicativo denominato “Lavoro Agile” del sito servizi.lavoro.gov.it;
  • la prestazione lavorativa può essere resa in modalità agile anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici del lavoratore, qualora non vengano forniti dal datore di lavoro.

Referenti

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