Lavoro agile (Smart working) – Fino al 30 giugno 2023 i lavoratori fragili e i lavoratori genitori di figli under 14 hanno diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile
La legge di conversione del decreto Milleproroghe è intervenuta sulla disciplina del lavoro agile prorogando fino al 30 giugno 2023 il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per la categoria dei lavoratori c.d. “fragili” e re-introducendo il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori genitori di figli under 14.
Suggerimento n. 153/30 del 3 marzo 2023
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 569/2022, n. 685/2022, n. 703/2022 e n. 3/2023 per comunicare che in data 28 febbraio 2023 è entrata in vigore la L. n. 14/2023 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 198/2022 denominato “decreto Milleproroghe” recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”.
La legge in commento, come sopra anticipato:
- ha prorogato fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori c.d. “fragili” (soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto interministeriale 4 febbraio 2022) il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
- ha re-introdotto fino al 30 giugno 2023 per i lavoratori genitori di figli under 14 il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile - anche in assenza di accordi individuali - a condizione che:
- tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore non lavoratore.
La prestazione lavorativa in parola può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità dei lavoratori, qualora gli stessi non siano forniti dal datore di lavoro.
Per i suddetti lavoratori il datore di lavoro deve assolvere agli obblighi informativi previsti dalla L. n. 81/2017 agli artt. da 18 a 23.
Per quanto riguarda gli oneri di comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali restano confermate le nuove modalità già indicate nel nostro Suggerimento n. 3/2023 a cui si rimanda.