Lavoro agile (Smart working) - Dal 1° aprile torna la disciplina ordinaria per tutti i lavoratori

Dal 1° aprile 2024 l’accesso al lavoro agile per i lavoratori c.d. “fragili” e per i lavoratori genitori di figli under 14 è subordinato al rispetto della disciplina ordinaria prevista dalla L. n. 81/2017.

Suggerimento n.176/40 del 2 aprile 2024


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 582/2023 per comunicare che - in data 31 marzo 2024 - è terminata la disciplina derogatoria ex art 90, co. 1 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) che prevedeva il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile “semplificata” per i lavoratori genitori di figli under 14 e per i lavoratori c.d. “fragili” che, “sulla base delle valutazioni dei medici competenti (i.e. sorveglianza sanitaria eccezionale) sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2 […]”.

Pertanto, dal 1° aprile 2024 l’accesso al lavoro agile da parte dei lavoratori appartenenti alle suddette categorie può avvenire, come per la generalità dei lavoratori, solo a seguito della stipulazione di un accordo individuale con il datore di lavoro.

In virtù di ciò, giova ricordare che il contratto di lavoro agile:

 

ai sensi dell’art. 19 L. n. 81/2017, deve
 
 
  • essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova (e deve essere conservato per cinque anni dalla sottoscrizione ex D.M.149/2022);
 
  • disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo datoriale ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
 
  • individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dello stesso dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
   
- ai sensi dell’art. 2 del “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, deve prevedere
 
 
  • la durata dell’accordo stesso (a tempo indeterminato o determinato);
 
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
 
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
 
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, fermo restando il rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
 
  • gli strumenti di lavoro utilizzati;
 
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
 
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
 
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
   

In virtù del ritorno all’applicazione della disciplina “ordinaria”, ricordiamo che i datori di lavoro - entro 5 giorni successivi rispetto all’inizio della prestazione lavorativa in modalità agile - devono effettuare la comunicazione telematica di inizio (ovvero di proroga) della stessa utilizzando l’applicativo sul portaleServizi Lavoro”.

La mancata comunicazione ovvero il ritardato adempimento rispetto al menzionato termine può comportare l’applicazione, nei confronti degli stessi, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato.

Infine, ricordiamo che:

 

ai sensi dell’art. 18 co. 3-bis L. n. 81/2017 - i datori di lavoro devono riconoscere una priorità alle richieste di esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile formulate da lavoratori o lavoratrici  
 
 
  • disabili, in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 co.1 L. n. 104/1992;
 
  • genitori di figli fino a 12 anni di età;
 
  • genitori di figli di qualsiasi età in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. n. 104/1992;
 
  • caregivers, che assistono un familiare che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, ai sensi dell’art. 1 co. 255 L. n. 205/2017.
   
ai sensi dell’art. 5 co. 2 D.lgs. 29/2024 - i datori di lavoro devono adottare “ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane (persone che hanno compiuto i 65 anni) nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti".

Referenti

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