Lavoratori extracomunitari - Decreto programmazione flussi per il triennio 2023/2025 - Disposizioni attuative per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro quote anno 2025 - Attiva la procedura di precompilazione

Diramata la Circolare interministeriale n 9032/2024 che detta le disposizioni attuative del D.P.C.M. 27 settembre 2023, anche a seguito delle modifiche normative introdotte al D. Lgs. 286/1998 (c.d. Testo unico Immigrazione) con il D.L. n. 145 del 11 ottobre 2024, con riguardo alle quote previste nell’anno 2025 per le domande di nulla osta all’ingresso di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro, che si devono precaricare dal 1° novembre al 30 novembre 2024, per quanto di interesse delle imprese edili.

Suggerimento n. 492/96 del 6 novembre 2024


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 132/32 del 6 marzo 2024, per comunicare che è stata pubblicata la Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024, con la quale - in attuazione del D.P.C.M. 27 settembre 2023 - sono state fornite le indicazioni per la necessaria precompilazione ed inoltro telematici da parte dei datori di lavoro, delle domande di nulla osta all’ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari, stagionali e non stagionali, con riferimento alle quote per l’anno 2025.

Ribadito che possono fare richiesta di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) i datori di lavoro che hanno un codice ATECO previsto dal D.P.C.M. citato, tra cui quelli del settore dell’edilizia, la nuova Circolare contiene diverse novità procedurali, in particolare:

  • i datori di lavoro, che accedono al portale dei servizi ALI con SPID ovvero con CIE, sono classificati come utenti privati e possono presentare massimo 3 istanze di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 per le varie tipologie di ingresso;
  • ai sensi dell’art. 22, comma 2 bis Testo Unico Immigrazione come modificato dal decreto-legge n. 145/2024, la preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale per le richieste di nulla osta al lavoro non stagionale, si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta. Tale verifica va effettuata preliminarmente alla precompilazione dell’istanza mediante l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego competente, attraverso l’apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (All.1) . Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9 comma 5 lett. c D.P.C.M. 27.09.2023), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi di dette circostanze con esito negativo del colloquio deve risultare da un’autocertificazione (All.2) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda;
  • Ai fini della presentazione della domanda, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del D.L. n. 145/2024, è necessario dotarsi di indirizzo PEC e registrarlo nelle banche dati INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese) ovvero INAD (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche). La registrazione della PEC nelle predette banche dati risulta essenziale sia nella fase di precompilazione dell’istanza (tanto che a detta PEC verrà inviato il c.d. codice di attivazione della domanda che verrà di seguito illustrato) che per il successivo iter procedimentale, in quanto l’indirizzo PEC deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione (SUI).

Sono confermati invece i seguenti aspetti, già disciplinati per le quote 2024 con la precedente Circolare interministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024:

  • per tutti i settori in base all’articolo 24 bis T.U.I., i Datori di lavoro dovranno previamente acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. Si rammenta quindi che ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I, Assimpredil è tra i soggetti demandati a rilasciare apposita asseverazione, da allegare all’istanza di nulla osta al lavoro;
  • anche per l’anno 2025 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali previste, saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN. Trascorsi novanta giorni dalla data dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite.

 

LA PRECOMPILAZIONE DELLA DOMANDA

L’applicativo per la necessaria precompilazione ed il successivo inoltro dei moduli di domanda è raggiungibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it

Il sistema sarà disponibile esclusivamente nei seguenti tempi:

dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025.

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all’accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, grazie alla interoperabilità tra il predetto Portale e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, ecc.

Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all’indirizzo PEC della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e nella banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un codice di attivazione domanda.  Per i datori di lavoro, persona fisica, il codice di attivazione domanda sarà inviato all’indirizzo PEC presente nella banca dati INAD.

L’inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l’accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l’utente stesso nella compilazione, risulteranno, già parzialmente precompilati.  Informazioni in merito agli specifici dati richiesti nei campi della domanda che saranno acquisiti in via automatica dal sistema informatico grazie al meccanismo dell’interoperabilità, sono fornite nel Portale, che attraverso un apposito link rinvia alle regole sul trattamento dei dati personali.

È, inoltre, prevista la preliminare autorizzazione al trattamento dei dati attraverso un’apposita casella che l’utente deve digitare.

Alcune informazioni richieste (ad es. i dati reddituali, la partita IVA ecc.) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite una modalità asincrona, quindi successivamente; pertanto, saranno visibili qualche giorno dopo il primo accesso al modello di domanda in precompilazione, come verrà specificamente reso noto sul sistema.

Nell’home page del Portale online saranno inseriti degli avvisi per maggiori dettagli tecnici e saranno altresì scaricabili il Manuale in calce alla pagina e le Linee guida tecniche di ausilio alla compilazione.

Al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà attivo un servizio di Help Desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell’applicativo (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00, compreso il fine settimana e i festivi).  Tale servizio sarà raggiungibile utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile nella home page del Portale Servizi ALI, nonché anche accedendo dalla voce “Help Desk” in calce ad ogni pagina.

Dopo il termine finale per la precompilazione, quindi dal 1° dicembre 2024 alle date in cui si terranno i click days l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate.  Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati allo Sportello unico competente per l’istruttoria.

 

I CLICK DAYS E MODELLI

Per il lavoro subordinato non stagionale sono confermati i seguenti termini di presentazione delle richieste nell’ambito delle quote previste per il 2025:

  • dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025 per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’art 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. (mod. B2020) cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025 per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M. cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, oppure di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Quanto ai Click days per le altre tipologie di richieste che non riguardano il settore edile, si rimanda alla lettura della Circolare in commento.

Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso La pratica risulta al momento non in quota”.

I modelli da utilizzare per l’invio delle sole domande soggette ai click day sono i seguenti:

  • C-Stag - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
  • B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi;
  • A-bis – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria;
  • B - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;

 All’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/, nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate, nonché lo stato della trattazione della pratica presso lo sportello unico per l’immigrazione competente.

 

ALTRE NOVITA’ PROCEDURALI

Il decreto-legge n.145/2024 ha introdotto anche altre novità, in particolare:

  • irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto (art. 22, comma 2-ter T.U.I.) e se, al momento della presentazione stessa, risulti emesso verso il richiedente il decreto che dispone il giudizio per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. Le verifiche in proposito saranno realizzate all’atto dell’istruttoria presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI);
  • obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della PEC con la comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Tale comunicazione sarà visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato, mentre in caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso;
  • sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con evidente snellimento delle attività dell’ufficio e semplificazione per le parti firmatarie, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto (art 5 e 22 del TUI). In particolare, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono digitalmente il contratto di soggiorno, anche se il lavoratore può firmare il contratto in forma autografa. In questo caso l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
  • nel medesimo termine di otto giorni il contratto firmato deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell’ambito del Portale Servizi ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno;
  • comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, ai sensi del novellato art. 22, comma 6 T.U.I., all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma SIISL, sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa;
  • ferma la validità del nullaosta al lavoro stagionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
  • con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, l’art. 3, commi 1 e 3, del decreto legge n.145/2024 dispone che non si applicano le disposizioni di cui all’art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998; pertanto, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché, come precisato al comma 1 del predetto art. 3, alla preliminare verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’AGEA (per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24 bis del d.lgs. n.286/1998. Non opera in tale caso il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nullaosta decorsi i termini procedimentali (20 gg. per il lavoro stagionale e 60gg. per il lavoro subordinato non stagionale). Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024, le richieste di nullaosta e l’efficacia dei nullaosta al lavoro già rilasciati ai sensi dell’art. 22 del T.U.I. per cittadini provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, salvo che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 145 sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, sono sospese fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del positivo espletamento delle prescritte verifiche di cui al medesimo art. 22.

Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 22, comma 6-bis, del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa; in tal caso il singolo datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti.

Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non (ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 2, comma 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024) , fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, mentre rimane tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell’I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.

 

INGRESSI FUORI QUOTA

Il D.L. n. 145/2024 ha previsto ulteriori novità in tema di flussi regolari per motivi di lavoro, collocando fuori quota alcune fattispecie di richieste di nullaosta al lavoro e precisamente alcuni casi di ingresso per: assistenza familiare ovvero sociosanitaria, per soggiornanti di lungo periodo UE, per conversioni di permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato e indeterminato. Pe i dettagli si rimanda a pag. 23 della citata circolare.

Ricordiamo che le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza possono richiedere il supporto dell’Ente Unico ESEM-CPT per l’erogazione della formazione obbligatoria e professionalizzante necessaria per i soggetti assunti in applicazione del c.d. “Decreto Flussi” in commento.

Per ulteriori approfondimenti sul tema del decreto flussi per l’anno 2025 alleghiamo la guida Ance reperibile cliccando QUI.


Referenti

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