Lavoratori extracomunitari - Decreto programmazione flussi per il triennio 2023/2025 - Disposizioni attuative per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro quote anno 2024 - 3 giorni di click day a marzo 2024
Diramata una nuova Circolare interministeriale che detta le disposizioni attuative del D.P.C.M. 27 settembre 2023, in ordine alle quote previste nell’anno 2024 per le domande di nulla osta in ordine all’ingresso di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro.
Suggerimento n. 132/32 del 6 marzo 2024
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 530/107 del 9 novembre 2023 e n. 72/18 del 1° febbraio 2024, per comunicare che è stata pubblicata Circolare interministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024, con la quale - in attuazione del D.P.C.M. 27 settembre 2023 - sono state fornite le indicazioni per la necessaria precompilazione ed inoltro telematici da parte dei datori di lavoro, delle domande di nulla osta all’ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari, stagionali e non stagionali, con riferimento alle quote per l’anno 2024.
La nuova Circolare richiama le indicazioni già fornite con la precedente analoga Circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023 (che dettava le istruzioni per le quote 2023) e fornisce ulteriori istruzioni operative.
L’applicativo per la necessaria precompilazione ed il successivo inoltro dei moduli di domanda è raggiungibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, accessibile tramite u SPID o CIE.
Il sistema sarà disponibile esclusivamente nei seguenti tempi:
- dal 1° marzo p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Le istanze potranno essere inviate dalla sezione del portale “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, in via definitiva esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da (art. 1 D.P.C.M. 19 gennaio 2024):
- per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. a), per lavoro subordinato non stagionale, dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024;
- per gli ingressi di cui all’art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, dalle ore 9:00 del 21 marzo 2024;
- per gli ingressi di cui all’art. 7, dalle ore 9:00 del 25 marzo 2024;
Si precisa che nelle giornate di click day, le operazioni preliminari di accesso saranno consentite sin dalle ore 8.35 e sarà possibile anche compilare le sole tipologie di domande oggetto di click day, mentre per gli altri modelli di domanda non rientranti nel click day, la relativa sezione di precompilazione sarà di nuovo disponibile dalla giornata successiva secondo date e orari sopra riportati.
Modalità di compilazione ed invio delle domande restano quelle da tempo in uso: le caratteristiche tecniche sono rinvenibili accedendo dalla voce “MANUALE” riportata in calce alla pagina della home page dell’applicativo o nell’Area Riservata.
Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, per i vari modelli di richiesta è stata prevista l’allegazione, attraverso upload, della documentazione probatoria (con dimensione massima consentita di 2MB) che potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocazione, ma da esibire ove necessario, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.
Qualora al momento della compilazione non fossero disponibili i documenti richiesti, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante; in tal caso, l’acquisizione della citata documentazione sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, che trasmetterà in via automatica tramite l’applicativo informatico (SPI 2.0), le comunicazioni al richiedente/datore di lavoro all’indirizzo da questi inserito nella sezione della domanda dedicata al recapito PEC/e-mail.
Tale recapito deve intendersi, ai fini dell’istruttoria, quale domicilio eletto dal richiedente, ai sensi dell’art. 47 del Codice civile per le notifiche di tutti gli atti del procedimento da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il richiedente potrà poi caricare le integrazioni documentali che gli venissero richieste direttamente dalla propria Area Riservata del Portale Servizi ALI mediante apposite “icone di caricamento” differenziate, secondo quanto riportato nella apposita LEGENDA, in base alla tipologia di documentazione da trasmettere. La documentazione così inserita nell’Area Riservata del Portale Servizi ALI sarà trasferita telematicamente al competente Sportello, che provvederà ad esaminarla. Non occorre consegnare altra copia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione né inviarla via e-mail/PEC.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I, Assimpredil è tra i soggetti demandati a rilasciare apposita asseverazione ai datori di lavoro delle imprese edili associate richiedenti, circa le verifiche che erano in precedenza rimesse agli Ispettorati del lavoro (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), da allegare all’istanza di nulla osta al lavoro.
Per tutti i settori (con esclusione di quelli per lavoro stagionale) ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.P.C.M. 27 settembre 2023 il datore di lavoro, prima di inviare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione deve effettuare la preventiva verifica di indisponibilità di personale presso i Centri per l’Impiego, tramite la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’ANPAL (reperibile al seguente link Assumere lavoratori non comunitari triennio 2023 - 2025 - ANPAL). Se la ricerca di personale sul territorio nazionale non ha avuto buon esito, il datore di lavoro dovrà allegare all’istanza di nulla osta al lavoro, un modello di autocertificazione, di cui all’allegato 4 alla Circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023, reperibile cliccando qui, quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Per maggiori dettagli circa detta autocertificazione, si rimanda al citato Suggerimento n. 530/107 del 9 novembre 2023.
Nella fase di compilazione e di inoltro delle domande, sul portale sarà attivo un servizio di help desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell’applicativo, e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI l’avviso che “la pratica risulta al momento non in quota”.
Il sistema prevede infatti un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell’ambito del numero di quote previste a livello provinciale per l’anno 2024 per singolo modello.
Si ribadisce che l’impegno definitivo della quota per l’anno 2024 relativamente al lavoro non stagionale si avrà:
1. | all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza; |
2. | ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I.. |
Solo per le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato il parere dell’I.T.L. (non più necessario negli altri casi) rimane imprescindibile ai fini dell’impegno definitivo della relativa quota e rilascio del nulla osta.
Al ricorrere delle suddette ipotesi 1 e 2 sopra indicate, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso il singolo datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.
Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico ed una copia verrà consegnata al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
ISTRUZIONI PER CHI HA PRESENTATO DOMANDA PER I FLUSSI 2023 SENZA ACCOGLIMENTO PER MANCANZA DI QUOTE DISPONIBILI
I datori di lavoro che hanno presentato regolarmente istanza di nulla osta al lavoro subordinato per i flussi 2023, risultata non accolta dallo Sportello Unico competente per mancanza di quote disponibili, possono rinnovare la domanda a valere sui flussi 2024, presentando la medesima documentazione.
A tale fine, si precisa che:
- la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale è da intendersi assolta qualora, a parità di mansione e profilo lavorativo richiesto, sia già stata realizzata per un’istanza presentata a valere sui flussi 2023. Il datore di lavoro potrà allegare all’istanza di nulla osta al lavoro per le quote flussi 2024, la medesima certificazione usata per le quote 2023;
- il documento di asseverazione, rilasciato ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I. dai professionisti/organizzazioni datoriali, già allegato all’istanza di nulla osta al lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato) per le richieste relative all’anno 2023, può essere utilizzato anche per i flussi 2024 in riferimento allo stesso numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.
Per ogni altro dettaglio si rimanda alla Circolare interministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024.
Ricordiamo che le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza possono richiedere il supporto dell’Ente Unico ESEM-CPT per l’erogazione della formazione obbligatoria e professionalizzante necessaria per i soggetti assunti in applicazione del c.d. “Decreto Flussi” in commento.
In particolare, segnaliamo che da aprile p.v. e con cadenza mensile l’Ente Unico ESEM-CPT riattiverà presso la propria sede di Milano il corso “Base sicurezza LAVORATORI 16 ore” con l’ausilio di un mediatore linguistico di lingua araba.