La Regione Lombardia ha confermato il codice CER 15.02.03

La Regione Lombardia, con un’apposita nota, ha fornito chiarimenti sulle modalità di ritorno alla normale gestione dei rifiuti e ha stabilito che le aree e i quantitativi massimi di stoccaggio dei rifiuti presso gli impianti di trattamento/recupero dovranno essere conformi alle autorizzazioni, entro il termine del 31/08/2020, venendo meno le previsioni derogatorie delle ordinanze n. 520 e n. 554 del 2020. La nota regionale chiarisce nel dettaglio la validità dei vari punti dell’ordinanza n. 520/2020 (così come modificata dall’ordinanza n. 554/2020).

Suggerimento n. 629/151 del 25 agosto 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimenti n. 411/2020 e n. 457/2020

 

Ricordiamo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l’ordinanza n. 520/2020 della Regione Lombardia (come modificata dall’ordinanza n. 554/2020), fatta eccezione per le indicazioni riguardanti gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (vedi punto 15 dell’ordinanza) la cui validità ha efficacia fino al 31/12/2020, prevede che tutte le disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 520/2020 trovino applicazione fino al 31/08/2020 ossia fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti).

Come già segnalato il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha modificato il termine del 31/07/2020 per la cessazione dello stato di emergenza sanitaria con la nuova scadenza del 15/10/2020.

Ciò nonostante, le ordinanze n. 520/2020 e n. 554/2020 non sono state reiterate e quindi restano valide le scadenze in esse stabilite perché la Regione Lombardia ritiene che attualmente ci si trova nella fase prevista per il corretto e ordinario ripristino del servizio di gestione dei rifiuti.

 

IMPORTANTE PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI RIFIUTI (vecchi limiti quantitativi)

Considerato che la Regione Lombardia intende ripristinare dal 1° settembre 2020 i normali servizi di gestione dei rifiuti, segnaliamo ai gestori degli impianti di trattamento/recupero dei rifiuti di attivarsi subito al fine di assicurare dopo il 31 agosto 2020 l’osservanza dei vecchi limiti quantitativi dei rifiuti in gestione ovvero rispettare obbligatoriamente i quantitativi massimi di stoccaggio che dovranno essere nuovamente conformi ai limiti indicati nelle autorizzazioni.

 

GESTIONE DEI RIFIUTI DPI USATI

La Regione Lombardia, considerata la permanenza della circolazione del virus SarsCov2 nella nostra Regione, ritiene che le indicazioni contenute nei punti 1, 2, 3, 6, 7, 11, 13, relativi alle modalità di gestione dei rifiuti dei DPI usati (vedi Suggerimento n. 411 del 21 maggio 2020) sono da considerare comunque validi e di cui tenere conto come riferimenti di buona tecnica.

 

EFFICACIA DELLE PREVISIONI DEROGATORIE DELLE ORDINANZE 520 E 554 del 2020

La Regione Lombardia ha chiarito l’efficacia delle previsioni derogatorie contenute nelle ordinanze n. 520 e n. 554:

- relativamente al punto 12 (inerente gli inceneritori per rifiuti urbani), considerato che riguarda il “ritiro” dei rifiuti, la scadenza del 31/08/2020 è relativa al momento dell’accettazione in impianto e non all’effettivo incenerimento, che potrà avvenire anche successivamente;

- relativamente al punto 17 (inerente i limiti per il deposito temporaneo di rifiuti), la deroga, in quanto relativa al deposito temporaneo, si applicherà ai rifiuti prodotti entro la scadenza del 31/08/2020;

- relativamente al punto 18 (cioè cessazione della qualifica di rifiuto), la deroga, in quanto relativa alla produzione di “end of waste”, si applicherà ai prodotti da recupero rifiuti generati entro la scadenza del 31/08/2020;

- il punto 14 (relativo alla trasmissione di informazioni da parte degli impianti di incenerimento) trova applicazione vincolante solo fino al 31/08/2020, ma si invitano i gestori degli impianti a comunicare comunque tale eventualità a fini collaborativi ed informativi;

- i punti 19 e 20 (cioè campagne impianti mobili rifiuti e piani di utilizzo delle terre da scavo), sono già superati dalla normativa statale emergenziale e restano applicabili le normative ed ordinanze relative alle attività economiche in generale.

Di seguito si riporta una tabella sintetica/riassuntiva:

Punto

 

1

trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente

2

trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente

3

trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente

4

trova applicazione solo fino al 31/08/2020

5

trova applicazione solo fino al 31/08/2020

6

trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente

7

trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente

8

trova applicazione solo fino al 31/08/2020

9

l’analogia resta valida, pertanto si applicheranno le ordinanze specifiche per il commercio, a prescindere dalla validità delle ordinanze relative alla gestione rifiuti

10

si continuano ad applicare norme ed ordinanze relative alla sicurezza sul lavoro, a prescindere dalla validità delle ordinanze relative alla gestione rifiuti

11

trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente

12

trova applicazione solo fino al 31/08/2020. Considerato che il punto riguarda “ritiro”, la scadenza del 31/08 è relativa al momento dell’accettazione in impianto e non all’effettivo incenerimento, che potrà avvenire anche successivamente

13

trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente

14

trova applicazione vincolante solo fino al 31/08/2020, ma si invitano i gestori degli impianti a comunicare comunque tale eventualità a fini collaborativi ed informativi

15

si conferma l’arco temporale di applicazione sull’anno 2020 già previsto dalle ordinanze

16

trova applicazione solo fino al 31/08/2020; entro tale data i quantitativi e le aree di stoccaggio dovranno rispettare quanto previsto in autorizzazione

17

trova applicazione solo fino al 31/08/2020; la deroga si applicherà ai rifiuti prodotti entro la scadenza del 31/08/2020

18

trova applicazione solo fino al 31/08/2020; la deroga si applicherà ai prodotti da recupero rifiuti generati entro la scadenza del 31/08

19

superato da normativa statale emergenziale

20

superato da normativa statale emergenziale

21

cessazione efficacia con ordinanza n. 554/2020


Referenti

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