Rifiuti DPI usati - La Regione Lombardia ha confermato il codice 15.02.03
La Regione Lombardia si è adeguata agli indirizzi di ISPRA sulla corretta classificazione e gestione dei rifiuti DPI usati prodotti all’interno di attività economiche, confermando che per i cantieri edili è possibile attribuire a tali rifiuti il codice CER/EER 15.02.03 purché gli stessi siano inviati presso impianti autorizzati.
Suggerimento n. 457/116 del 4 giugno 2020
Precedenti comunicazioni
Con il nostro Suggerimento n. 411/2020, avevamo già anticipato che il Gruppo di Lavoro ISPRA - ISS Ambiente – Rifiuti COVID-19, in data 18 maggio 2020, aveva fornito precise indicazioni pratiche/operative in merito alla corretta classificazione e gestione dei rifiuti DPI usati regolamentando e soprattutto differenziando le c.d. “attività lavorative” stabilendo i seguenti codici rifiuti EER/CER:
- per quelle attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 203.01), si raccomanda il conferimento di mascherine e guanti monouso con tali rifiuti;
- per le attività lavorative che non hanno già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati, (n.d.r. ovvero per i cantieri edili) il codice in grado di rappresentare meglio la tipologia di rifiuto costituito da mascherine e guanti monouso è l’EER 102.03 (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02*).
Con il citato Suggerimento avevamo anche comunicato che attendavamo quindi, per le attività svolte nei cantieri edili, che la Regione Lombardia si adeguasse alle prescrizioni di ISPRA aggiornando l’ordinanza n. 520/2020 soprattutto alla luce del sopra descritto distinguo di attività economiche produttive.
In pratica eravamo in attesa di una nuova ordinanza regionale che contemplasse anche il codice rifiuto CER/EER 15.02.03 per i rifiuti DPI usati prodotti da utenze del sistema produttivo (cantieri edili) che, per disposto di legge, non sono assimilate a quelle domestiche e neppure assimilate a quelle attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e che pertanto, pagando la Tari, tali attività possono usufruire del servizio pubblico di raccolta rifiuti.
Abbiamo ora il piacere di informarvi che Ance Lombardia ha portato avanti con tempestività e competenza l’istanza di Assimpredil Ance ottenendo, da parte della Regione Lombardia, la nuova ordinanza n. 554 del 29/05/2020 che, per la parte di interesse per il nostro settore edilizio (cantieri edili), modifica e sostituisce le disposizioni contenute al “punto 3” della precedente ordinanza n. 520/2020. Il nuovo punto 3 adesso prevede:
[…] Che i rifiuti rappresentati da mascherine e guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, e i fazzoletti di carta, utilizzati all’interno di attività economiche diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie possono essere assimilati agli urbani ed in particolare possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 20.03.01.
È comunque possibile attribuire a tali rifiuti anche il codice CER/EER 15.02.03 purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 della ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020 […].
Ricordiamo alle imprese che il codice rifiuto CER/EER 15.02.03 riguarda rifiuti speciali non pericolosi (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02*) e, in quanto tali, non soggiacciono all’obbligo di tenuta del registro di carico scarico rifiuti e neppure all’obbligo di dichiarazione MUD.
Per detti rifiuti CER/EER 15.02.03 vige però l’obbligo di:
- emissione F.I.R. per i trasporti rifiuti (sia in conto proprio sia in conto terzi);
- conferimento dei rifiuti direttamente presso impianti autorizzati (è vietato lo stoccaggio intermedio dei rifiuti);
- possesso dell’iscrizione alla categoria 2-bis all’Albo NGA (in caso di trasporto rifiuti in conto proprio);
- per il trasporto in conto proprio l’iscrizione in categoria 2-bis deve comprendere anche il codice rifiuto 15.02.03;
- conferire detti rifiuti solo a ditte autorizzate alla raccolta, trasporto (nel caso si scelga di far eseguire il trasporto dei rifiuti a soggetti terzi). In questi casi l’impresa deve accertare che i trasportatori autorizzati conferiscano detti rifiuti presso impianti autorizzati (vedi Ragione Sociale e numero di autorizzazione nel riquadro n. 2 del F.I.R.) e l’impresa deve anche richiedere al trasportatore la consegna della quarta copia del F.I.R. timbrato e firmato in accettazione da parte del gestore dell’impianto autorizzato (come già segnalato con il Suggerimento n. 70/2018 la quarta copia del FIR può essere trasmessa anche tramite PEC);
- tenere separati detti rifiuti in cantiere collocandoli in sacchi richiudibili da depositare, momentaneamente, in contenitori dedicati alla specifica raccolta (vi ricordiamo che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006, il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti).
Si raccomanda, in ogni caso, di predisporre regole e procedure opportune per indicare ai lavoratori del cantiere di non gettare i guanti, le mascherine monouso e altri DPI usati in contenitori non dedicati a questo scopo.