Ispettorato Nazionale del Lavoro - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Nuovo modello per la procedura di conciliazione obbligatoria
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti e indicazioni operative in merito alla riattivazione della procedura di conciliazione preventiva, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, sospesa a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “blocco dei licenziamenti”.
Suggerimento n. 504/78 del 26 luglio 2021
Come è noto, la procedura di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966, così come modificato dalla L. n. 92/2012 (cd. “Legge Fornero”) prevede che l’impresa che occupi più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o in uno stesso Comune o, in ogni caso, più di 60 lavoratori, e che intenda effettuare un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore assunto a tempo indeterminato in data anteriore al 7 marzo 2015, comunichi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) del luogo in cui il lavoratore presta la propria opera, l’intenzione di procedere al licenziamento al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Con la nota n. 5186/2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito alla riattivazione della procedura di cui sopra, che era stata sospesa in seguito all’entrata in vigore del c.d. “blocco dei licenziamenti” di cui al D.L. 18/2020 ed ha allegato alla stessa un nuovo modello di istanza da utilizzare (Modulo INL 20/bis).
Ricordiamo che in virtù degli ultimi decreti-legge emanati (D.L. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, D.L. n. 73/2021 e D.L. n. 99/2021):
- a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), il divieto di licenziamento è venuto meno per le imprese che possono fruire della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) individuate ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 148/2015, tra cui rientrano anche quelle artigiane e industriali dell’edilizia e affini (del settore edile) (v. nostro Suggerimento n. 242/2021);
- per quest’ultime, la possibilità di licenziare è inibita, ai sensi degli artt. 40, commi 4 e 5, e 40 bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni bis”), esclusivamente qualora abbiano presentato domanda di fruizione dell’integrazione salariale ordinaria ovvero straordinaria “scontata” nel periodo intercorrente fra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2021, per tutta la durata del periodo di integrazione salariale autorizzato indipendentemente dalla completa fruizione dello stesso (v. nostro Suggerimento n. 401/2021).
Pertanto, le imprese che non si trovino nella condizione di cui al punto 2. possono effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, attivando, ove previsto, la procedura ex art. 7 L. n. 604/1966.
Tutto ciò premesso, l’INL, considerando la possibilità che l’impresa che abbia attivato la procedura ex art. 7 L. n. 604/1966 si trovi nella condizione di cui al punto 2, al fine far acquisire all’ITL le informazioni utili all’istruttoria della menzionata procedura di conciliazione, ha ritenuto opportuno predisporre un nuovo specifico modello di istanza - Modulo INL 20/bis.
In questo modello di istanza, infatti, l’impresa è tenuta a dichiarare:
- “di non avere presentato o di non essere in procinto di presentare domanda di cassa di integrazione ai sensi degli articoli 40 e 40 bis del D.L. n. 73/2021”;
- “di avere esaurito le settimane integrabili di cui alla domanda di cassa integrazione presentata ai sensi degli articoli 40, comma 3, e 40 bis, comma 1, del D.L. n. 73/2021 in data […]”.
A fronte della dichiarazione resa, gli uffici dell’ITL preposti al controllo - interagendo con le banche dati disponibili nelle more della procedura conciliativa - potranno verificare se quanto dichiarato dall’impresa istante in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale corrisponda al vero.
Eventuali incongruenze rispetto alle risultanze delle banche dati comporteranno la redazione di un verbale di archiviazione della procedura, in cui verrà dato atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione in presenza di condizioni che prevedano il c.d. “blocco dei licenziamenti”.
Pertanto, è opportuno che le imprese che avessero già trasmesso istanza riguardante la procedura di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966 utilizzando il precedente Modello INL 20, procedano ad inoltrare il nuovo modello di istanza INL 20/bis all’ITL competente.
Stante la volontà delle Parti Sociali, condivisa dal Governo, di privilegiare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali rispetto alla risoluzione dei rapporti di lavoro, segnaliamo che la presentazione di domande di cassa integrazione ai sensi degli artt. 40, comma 3 e 40 bis, comma 1, del D.L. 72/2021 successive alla definizione della procedura ex art. 7 L. n. 604/1966, potrebbero essere oggetto di verifica ispettiva.