INPS - Massimale mensile C.I.G. per l’anno 2022 -Precisazioni
L’INPS ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione del massimale unico introdotto dall’articolo 3, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Suggerimento n. 224/47 del 29 marzo 2022
Come noto (v. nostri Suggerimenti n. 16 e 98/2022), la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio per l’anno 2022) ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale, introducendo, tra l’altro, all’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, il comma 5 bis che ha disposto, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’applicazione di un unico massimale, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori (v. nostro Suggerimento n. 128/2022).
L’INPS con messaggio n. 1282/2022, ha fornito alcuni chiarimenti ed indicazioni operative inerenti all’operatività della nuova disposizione.
Come affermato nella circolare INPS n. 18/2022, i principi di carattere generale attinenti agli ammortizzatori sociali oggetto di riordino producono effetti sulle richieste di trattamenti relativi a periodi in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a decorrere dal 1° gennaio 2022; le modifiche non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.
Tuttavia, relativamente alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, a seguito di successive valutazioni in merito alle coperture finanziarie, in accordo con il Ministero del Lavoro, si è stabilito che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico, con il valore comunicato nel nostro Suggerimento n. 128/2022.