INPS - Ministero del lavoro - Legge n. 234/2021 - Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
L’INPS ed il Ministero del lavoro hanno illustrato le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio per l’anno 2022) in materia ammortizzatori sociali.
Suggerimento n. 98/18 del 4 febbraio 2022
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 16/2022), la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2022”) ha disciplinato, tra l’altro, una serie di interventi diretti a garantire la universalizzazione e razionalizzazione degli ammortizzatori sociali per fronteggiare le instabilità del mercato e supportare le transizioni occupazionali.
Il legislatore, in particolare, è intervenuto sul decreto legislativo n. 148/2015 apportando alcune variazioni che, a partire dal 1° gennaio 2022, interessano sia la disciplina della Cassa integrazione ordinaria (CIGO) sia della Cassa integrazione straordinaria (CIGS).
Il Ministero del lavoro con circolare n. 1/2022 e l’INPS, con circolare n. 18/2022, hanno illustrato le novità e fornito le prime indicazioni in materia.
LAVORATORI DESTINATARI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
La legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari delle misure di integrazione salariale includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di apprendistato.
Inoltre, con riferimento ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, l’Istituto precisa che la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non devono pregiudicare il completamento del percorso formativo degli apprendisti.
ANZIANITA’ DI EFFETTIVO LAVORO
Viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Il requisito dell’anzianità dei 30 giorni si consegue in relazione allo svolgimento di effettivo lavoro, intendendo con tale locuzione le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all’inizio dell’intervento dell’ammortizzatore sociale e comprendendo nel computo anche le giornate di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
L’Istituto precisa che rimane invariato il principio secondo cui il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro non è richiesto in caso di richiesta di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (ad esempio, per eventi meteorologici).
IMPORTO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il sistema dei massimali per fasce retributive è stato sostituito, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, dalla previsione di un unico massimale di trattamento di integrazione, pari a quello più alto (per il 2021 pari a € 1.199,72), indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento.
In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
L’Istituto ricorda che, a differenza di quanto previsto nel corso del periodo emergenziale, il ricorso al pagamento diretto a carico dell’INPS, nel regime ordinario, è possibile solo su specifica richiesta del datore di lavoro ed in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie.
COMPATIBILITA’ CON LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non ha titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
Nel caso in cui il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, invece, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo sensibile la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche né sul fronte normativo né su quello regolamentare.
Una novità è la previsione che l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali possa essere svolto anche in via telematica. A tal proposito, resta confermato che, per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile, le disposizioni concernenti l’informativa e la consultazione sindacale si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti, con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative (v. nostro Suggerimento n. 284/2016).
Rimane invariato, invece, il termine per la presentazione della domanda che deve essere inoltrata telematicamente all’INPS entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Restano salve le istanze riferite a eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Tuttavia, al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle novità introdotte dalla legge n. 234/2021, le istanze di cassa integrazione ordinaria, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022, potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo al 1° febbraio 2022.
Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
Rispetto alla durata della CIGO, si ricorda che, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, di cui agli articoli 4 e 12 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce a carico delle imprese un contributo addizionale obbligatorio dovuto in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni, sia straordinaria che ordinaria.
Tale contribuzione va versata solo in caso di effettivo utilizzo della cassa integrazione con aumento del costo contributivo per quelle aziende che concretamente ricorrono a tali strumenti.
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto modificazioni e integrazioni all’articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015 prevedendo una riduzione della contribuzione addizionale a carattere premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS rispetto alle attuali aliquote.
In particolare, è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi “successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento”, la misura del contributo addizionale è pari al:
- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
COMPUTO DEI DIPENDENTI
Come è noto, per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è richiesto che l’impresa abbia alle proprie dipendenze mediamente più di 15 dipendenti, da calcolarsi in riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda.
Ai fini della determinazione della soglia dimensionale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Nella circolare n. 1/2022, citata in premessa, il Ministero del lavoro fornisce ulteriori precisazioni sulla determinazione dell’organico aziendale, a cui si rimanda per completezza.
CAUSALI DI INTERVENTO
Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 148/2015, dalle imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito di una delle seguenti causali:
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratto di solidarietà.
In relazione alla causale “riorganizzazione aziendale”, la stessa viene ampliata ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.
La circolare Ministeriale citata in premessa illustra nel dettaglio le caratteristiche ed i contenuti che devono necessariamente sussistere per ciascuna delle causali di accesso al trattamento di CIGS.
Accordo di transizione occupazionale
È stata prevista la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere al termine di un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale, solo nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali (c.d. accordo di transizione occupazionale).
A tal fine, in sede di procedura di consultazione sindacale, devono essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, prevedendo interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali.
Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica
Si prevede, inoltre, la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
Possono accedere alla particolare misura i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
Il nuovo periodo di CIGS può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.