INPS - Massimali mensili C.I.G. dal 1° gennaio 2022
Importo massimo dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria in vigore dal 1° gennaio 2022.
Suggerimento n.128/23 del 22 febbraio 2022
Come noto (v. nostri Suggerimenti n. 16 e 98/2022), la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio per l’anno 2022) ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale, introducendo, tra l’altro, all’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, il comma 5 bis.
In forza di tale nuova disposizione è stato stabilito, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive e l’introduzione di un unico massimale - il più alto - annualmente rivalutato secondo l’indice ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
L’INPS con circolare n. 26/2022, ha comunicato la misura dell’importo del suddetto massimale, in vigore dal 1° gennaio 2022.
Ai fini del raffronto con il massimale, ricordiamo che l’integrazione salariale è pari al 75,328% della retribuzione utile per il calcolo della C.I.G..
Riportiamo di seguito i massimali mensili in vigore dal 1° gennaio 2022, al lordo e al netto della quota di riduzione del 5,84%, determinata ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41/1986 e dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006 (finanziaria per l’anno 2007).
MASSIMALE PER EVENTI DETERMINATI DA MANCANZA DI LAVORO | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.222,51 | 1.151,12 |
MASSIMALE PER EVENTI METEOROLOGICI | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.467,01 | 1.381,34 |
Per comodità delle imprese, provvediamo a riportare di seguito il prospetto recante le ore lavorabili in ogni mese dell’anno 2022 per ottenere i divisori variabili mensili, validi per operai, impiegati e quadri - calcolati sulla base di 40 ore settimanali distribuite sui cinque giorni lavorativi - utili per l’individuazione del massimale orario nel caso di ricorso all’intervento della C.I.G. ordinaria per periodi inferiori al mese.
ANNO 2022 |
ORE LAVORABILI (*) |
Gennaio | 168 |
Febbraio | 160 |
Marzo | 184 |
Aprile | 168 |
Maggio | 176 |
Giugno | 176 |
Luglio | 168 |
Agosto | 184 |
Settembre | 176 |
Ottobre | 168 |
Novembre | 176 |
Dicembre | 176 |
(*) |
Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica. |
Ricordiamo che la normativa prevede la corresponsione del trattamento di integrazione in misura pari all’importo del massimale qualora, confrontando tale valore con quello ottenuto applicando alla retribuzione utile per il calcolo dell’integrazione la percentuale del 75,328 (80%-5,84%), quest’ultimo importo risulti superiore al primo.
C.I.G. IMPIEGATI E QUADRI: DICHIARAZIONE NUMERO DIPENDENTI
Ricordiamo che l’aliquota contributiva relativa alla C.I.G. ordinaria per impiegati e quadri varia in relazione al numero medio di dipendenti in forza nell’anno civile precedente: 1,70% qualora il numero medio degli addetti sia inferiore o pari a 50 unità, 2,00% se superiore (v. nostro Suggerimento n. 24/2016).
Qualora l’impresa, al fine della determinazione dell’aliquota del contributo dovuto, abbia già trasmesso all’INPS la dichiarazione di responsabilità attestante il numero medio degli addetti occupati nell’impresa, dovrà provvedere a comunicare all’Istituto, tramite “Cassetto previdenziale”, solo le eventuali variazioni nella forza aziendale che determinino modifiche nella misura della contribuzione relativa alla C.I.G. ordinaria.
Ricordiamo infine che il limite dimensionale dovrà tenere conto anche degli apprendisti a partire dal mese di settembre 2015 (v. Suggerimento n. 24/2016 sopra citato).