INPS - Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare – Periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021

L’INPS ha pubblicato le tabelle aggiornate per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare spettante ai lavoratori dipendenti, a partire dal 1° luglio 2021.

Suggerimento n. 476/73 del 5 luglio 2021


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 441/2021), l’articolo 5 del decreto legge n. 79/2021, ha riconosciuto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari che includano fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari comprendenti almeno tre figli.

La maggiorazione in parola è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Ricordiamo che la disposizione di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 79/2021 ha carattere transitorio e sarà sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dal c.d. assegno unico universale, introdotto dalla legge n. 46/2021 in relazione alla quale si attendono ancora i decreti attuativi, che riunirà in un solo strumento tutti i sostegni previsti per le famiglie.

L’INPS, con circolare n. 92/2021, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla compatibilità tra l’assegno per il nucleo familiare e l’assegno temporaneo per i figli minori di cui al decreto legge n. 79/2021 nonché le istruzioni amministrative e procedurali relative all’applicazione delle maggiorazioni sopra citate.

 

COMPATIBILITA’ CON L’ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

Tra le novità introdotte dal decreto legge n. 79/2021, è stato previsto il riconoscimento dell’Assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che non hanno diritto ai trattamenti al nucleo familiare.

L’Istituto evidenzia che l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 79/2021.

Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall’articolo 5 del citato decreto-legge n. 79/2021.

Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021.

 

LIVELLI DI REDDITO E TABELLE DEGLI IMPORTI MENSILI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Per quanto attiene alla rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare di cui al decreto-legge n. 69/1988 ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022, i livelli di reddito delle tabelle, allegate al messaggio INPS n. 2331/2021 e riportate nel nostro Suggerimento n. 441/2021, contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare rimangono invariati rispetto a quelli validi dal 1° luglio 2020.

Per visionare e scaricare le tabelle aggiornate dall’Istituto, rimandiamo al nostro Suggerimento n. 441/2021.

L’Istituto ha chiarito che per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative, secondo le indicazioni riportate nei nostri Suggerimenti n. 186 e 585/2019.

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE

Al fine di conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare l’elemento già in uso <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando nell’elemento <CodiceCausale> uno dei seguenti valori:

0035 - ANF assegni correnti;

L036 - Recupero assegni nucleo familiare arretrati;

H301 - Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;

F101 - Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC)

F110 - Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti

0036 - di nuova istituzione, avente il significato di - Maggiorazione ANF assegni correnti;

L035 - di nuova istituzione, avente il significato di - Recupero maggiorazioni ANF arretrati;

F111 - di nuova istituzione, avente il significato di - Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite.

Nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore; nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo sarà possibile indicare, nello stesso flusso UniEmens, più di un conguaglio.

 


Referenti

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