INPS - Legge n. 178/2020 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali - Nuove indicazioni operative

Rendiamo note le istruzioni necessarie per richiedere l’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio anno 2021).

Suggerimento n. 176/34 del 10 marzo 2022


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 224/2021), l’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio" per l'anno 2021”), ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge.

Premesso che il predetto esonero contributivo ha ricevuto la necessaria approvazione da parte della Commissione Europea, l’Istituto ha fornito, con messaggio n. 197/2022, le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione all’esonero in parola e per la corretta esposizione dei relativi dati nel flusso Uniemens.

 

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DELL’ESONERO

I datori di lavoro aventi titolo dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale contribuente alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi - Az. beneficiaria sgravio Art. 1 c. 306 L. 178/2020”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art. 12 dl 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” nella quale dichiarano:

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di aver usufruito, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19;

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l’importo dell’esonero.

Si ricorda che, ai fini del riconoscimento dell'esonero, i datori di lavoro interessati non devono aver fatto richiesta, per la medesima unità produttiva, dei trattamenti di cassa integrazione di cui all'articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020 (integrazioni salariali per COVID 19).

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Qdeve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per le ore di integrazione salariale per COVID-19 fruite nei mesi di maggio e/o di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e di alcune particolari contribuzioni, come meglio specificato nel nostro Suggerimento n. 224/2021 a cui si rimanda.

Si rammenta, al riguardo, che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di otto settimane, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

 

RINUNCIA A UNA QUOTA DI ESONERO D.L. N. 137/2020

L’INPS, con il messaggio n. 197/2022, chiarisce che i datori di lavoro che hanno fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 12 del D.L. n. 137/2020 (v. nostro Suggerimento n. 381/2021), possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 1, commi da 306 a 308, della legge n. 178/2020, previa rinuncia di una quota di esonero di cui all’articolo 12 del D.L. n. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota, secondo le istruzioni contenute nel messaggio stesso e sotto riportate.

 

COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causaleL906”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020" e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M904”, avente il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”; nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Salvo diversa indicazione da parte dell'istituto e tenuto conto di quanto avvenuto all'atto del recupero del precedente esonero (D.L. n. 104/2020), si ritiene che la procedura Uniemens/vig possa essere utilizzata dai datori di lavoro che non abbiano proceduto al recupero dell'esonero in parola nei termini stabiliti dal messaggio INPS n. 197/2022.

 


Referenti

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