INPS - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("legge di Bilancio per il 2021") - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali - Prime indicazioni
L’Istituto ha fornito i primi chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto dalla "Legge di Bilancio per il 2021".
Suggerimento n. 224/36 del 16 marzo 2021
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 8/2021), l'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge n. 178/2020 ha previsto che ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale per emergenza COVID-19 previsti dalla medesima legge, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL.
Premesso che l’applicazione del presente esonero contributivo resta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, che a tutt'oggi non ci risulta essere stata concessa, l’INPS, con circolare n. 30/2021, ha precisato le condizioni di accesso all’esonero, riservandosi prossime comunicazioni circa la fruizione di detta misura e le relative modalità di compilazione delle denunce contributive.
DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO
Possono accedere all'esonero i datori di lavoro che possiedano entrambi i seguenti requisiti:
- non richiedano periodi di integrazione salariale per COVID-19 introdotti dalla legge n. 178/2020.
- abbiano già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale riconosciuti per l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
L’Istituto chiarisce altresì che, nel caso in cui il datore di lavoro debba scegliere tra l’esonero in parola e la CIGO per COVID-19 prevista dalla legge n. 178/2020, tale scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
Pertanto, qualora il datore di lavoro abbia scelto l’esonero, per la medesima unità produttiva non dovrà essersi avvalso o avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge n. 178/2020.
ASSETTO E MISURA DELL’ESONERO
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per le ore di integrazione salariale per COVID-19 fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e di alcune particolari contribuzioni, sotto elencate.
L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione in parola e può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane, riparametrato ed applicato su base mensile.
La quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intende avvalere dello sgravio.
Pertanto, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle mensilità in cui ci si intende avvalere della misura.
Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale godute nei mesi di maggio e/o giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano quelle fruite sia mediante conguaglio che mediante pagamento diretto; inoltre, la retribuzione persa nei mesi di maggio e/o giugno 2020 deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Ai fini della determinazione della contribuzione datoriale non versata per le ore di integrazione salariale fruite in maggio e/o giugno 2020 occorre tener conto dell'aliquota contributiva piena, al lordo di eventuali riduzioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.
Da ultimo, l’INPS evidenzia le tipologie di contribuzione che non possono essere oggetto dell’esonero in parola, che, per il nostro settore, sono:
- | i premi dovuti all’INAIL; |
- | il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile” (c.d. “Fondo di tesoreria INPS”); |
- | il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; |
- | le contribuzioni finalizzate ad apportare elementi di solidarietà quali, ad esempio, il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare o a forme di assistenza sanitaria integrativa. |
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
In particolare, il beneficio è subordinato alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, secondo le condizioni previste dall’articolo 1, commi 309 e 310, della legge n. 178/2020, ai fini della legittima fruizione dell’esonero il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca del beneficio con efficacia retroattiva. L'INPS, infine, precisa che la valutazione del rispetto del predetto divieto va effettuata sull'intera matricola aziendale.
COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
L'esonero in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri o riduzioni di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
A titolo esemplificativo, l'INPS chiarisce che tale esonero non è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge n. 205/2017 (v., da ultimo, il nostro Suggerimento n. 8/2021).
Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, tale cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
In altri termini, laddove l’esonero in oggetto risulti cumulabile con un’altra agevolazione, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento all'eventuale contribuzione residua dovuta, in ragione del primo esonero applicato.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, di cui dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012), sia con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
Per quanto riguarda la sequenza di applicazione della cumulabilità tra diversi esoneri/agevolazioni contributive, l'Istituto chiarisce che occorre considerare l'ordine temporale delle norme approvate, sul presupposto che l’ultimo esonero/agevolazione introdotto nell’ordinamento si cumula (ove consentito) con i precedenti sulla residua contribuzione dovuta.
Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, l’esonero previsto dalla legge n. 178/2020 troverà applicazione per i medesimi lavoratori sulla quota dei contributi datoriali residua a seguito dell’abbattimento del 50% della contribuzione operato in virtù dell'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012.
Nel caso in cui una determinata agevolazione preveda l'abbattimento totale della contribuzione datoriale - come nel caso dell’esonero per l’assunzione di donne previsto per il biennio 2021/2022 (articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020) - l’esonero in oggetto potrà trovare applicazione per le medesime lavoratrici solo laddove sussista un residuo di contribuzione esonerabile, stante il limite di 6.000 euro annui stabilito per lo sgravio di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, della Legge di Bilancio per il 2021.
ALTERNATIVITA' TRA ESONERO E INTEGRAZIONI SALARIALI E ALTERNATIVITA' TRA ESONERI
Il beneficio contributivo ha lo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale; da ciò discende il regime di alternatività tra l'esonero e il trattamento di integrazione salariale disciplinati dalla legge n. 178/2020.
Pertanto, qualora il datore di lavoro decida di fruire del suddetto esonero, non dovrà essersi avvalso, nella medesima unità produttiva, fino al 31 marzo 2021, dei trattamenti di integrazione salariale per causale COVID-19 disciplinati dalla citata legge n. 178/2020.
Peraltro, ricordiamo che le attuali previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta dell’esonero, per CIGO avente una causale non riconducibile a quelle per COVID-19.
L'INPS, nella circolare n. 30/2021, prevede infine che l'esonero contributivo in oggetto possa essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che rinuncino al godimento del residuo di esonero di cui all'articolo 12 del D.L. n. 137/2020 e non si avvalgano dei nuovi trattamenti di integrazione salariale per COVID-19 introdotti dalla legge n. 178/2020.
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Per comodità delle imprese, si allega uno schema sintetico, riepilogativo delle disposizioni inerenti l'esonero contributivo per le aziende che non richiedono le integrazioni salariali per COVID-19.