INPS - Decreto legge 137/2020 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali - Nuove Indicazioni operative

L’Istituto ha reso note le istruzioni operative per richiedere l’esonero contributivo introdotto dal decreto legge n. 137/2020.

Suggerimento n. 381/59 del 20 maggio 2021


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 842/2020), l’articolo 12, commi 14 e 15, del D.L. n. 137/2020 (convertito in legge n. 176/2020) ha previsto un esonero dal versamento dei contribuiti previdenziali per le aziende che non abbiano richiesto ulteriori trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Premesso che il predetto esonero contributivo ha ricevuto la necessaria approvazione da parte della Commissione Europea in data 23 febbraio u.s. e che l’INPS, con circolare n. 24/2021, ha già comunicato alcune precisazioni circa le condizioni di spettanza, la misura ed i destinatari dell’esonero (v. nostro Suggerimento n. 225/2021, a cui si rimanda), l’Istituto ha ora fornito, con messaggio n. 1836/2021, le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione all’esonero in parola e per la corretta esposizione dei relativi dati nel flusso Uniemens.

Ricordiamo che i rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo, disciplinati dalla medesima fonte normativa ovvero da fonti diverse, si basano sul principio dell’alternatività con riferimento alla medesima finestra temporale ed alla stessa unità produttiva e che, pertanto, nel rispetto del predetto principio, l’azienda può avere accesso esclusivamente all’ammortizzatore sociale emergenziale oppure all’esonero in argomento.

Peraltro, l’alternatività tra ammortizzatore sociale ed esonero contributivo deve essere rispettata anche nel caso in cui le misure in trattazione siano previste da fonti normative diverse, qualora vengano a sovrapporsi nella medesima finestra temporale.

Ne consegue che l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo, a prescindere da quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.

 

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

 Possono accedere all'esonero i datori di lavoro che possiedano tutti i seguenti requisiti:

  • abbiano già ottenuto l'autorizzazione per tutte le ulteriori nove settimane di integrazione salariale per COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020,
  • non abbiano richiesto periodi di integrazione salariale per COVID-19 introdotti dal D.L. n. 137/2020;
  • abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale riconosciuti per l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • non abbiano fruito dei trattamenti di cassa integrazione salariale causale COVID-19 per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la stessa unità.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DELL’ESONERO

I datori di lavoro aventi titolo dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi" - "Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020" nella quale dichiarano:

-

di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità;

-

l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Qdeve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

L’INPS, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per le ore di integrazione salariale per COVID-19 fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e di alcune particolari contribuzioni, come meglio specificato nel nostro Suggerimento n. 225/2021.

Si rammenta, al riguardo, che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro settimane, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

 

COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causaleL904”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137” e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).


Referenti

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