INPS - Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. "Decreto Ristori") - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali - Prime indicazioni
L’Istituto ha fornito i primi chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto dal "Decreto Ristori".
Suggerimento n. 225/37 del 16 marzo 2021
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 842/2020), l’articolo 12, commi 14 e 15, del D.L. n. 137/2020 (convertito in legge n. 176/2020) ha previsto che ai datori di lavoro non richiedono periodi di integrazione salariale per COVID-19 ai sensi del D.L. n. 137/2020, ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020 (convertito in legge n. 126/2020), decorso il periodo autorizzato, può essere riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale già utilizzate nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL.
Premesso che l’applicazione del presente esonero contributivo resta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, che a tutt'oggi non ci risulta essere stata concessa, l’INPS, con circolare n. 24/2021, ha precisato le condizioni di accesso all’esonero, riservandosi prossime comunicazioni circa la fruizione di detta misura e le relative modalità di compilazione delle denunce contributive.
DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO
Possono accedere all'esonero i datori di lavoro che possiedano tutti i seguenti requisiti:
- | non richiedano periodi di integrazione salariale per COVID-19 introdotti dal D.L. n. 137/2020; |
- | abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale riconosciuti per l’emergenza epidemiologica da COVID-19; |
- | abbiano già ottenuto l'autorizzazione per tutte le ulteriori nove settimane di integrazione salariale per COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato. |
L’Istituto chiarisce che, nel caso in cui il datore di lavoro debba scegliere tra l’esonero in parola e la CIGO per COVID-19 prevista dal D.L. n. 137/2020, tale scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
Pertanto, qualora il datore di lavoro abbia scelto l’esonero, per la medesima unità produttiva non dovrà essersi avvalso di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale di cui al D.L. n. 137/2020.
ASSETTO E MISURA DELL’ESONERO
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per le ore di integrazione salariale per COVID-19 fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e di alcune particolari contribuzioni, sotto elencate.
L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione in parola e può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane, riparametrato ed applicato su base mensile.
La quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intende avvalere dello sgravio.
Pertanto, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle mensilità in cui ci si intende avvalere della misura.
Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale godute nel mese di giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano quelle fruite sia mediante conguaglio che mediante pagamento diretto; inoltre, la retribuzione persa nel mese di giugno 2020 deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Ai fini della determinazione della contribuzione datoriale non versata per le ore di integrazione salariale fruite nel giugno 2020 occorre tener conto dell'aliquota contributiva piena, al lordo di eventuali riduzioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.
Da ultimo, l’INPS evidenzia le tipologie di contribuzione che non possono essere oggetto dell’esonero in parola, che, per il nostro settore, sono:
- | i premi dovuti all’INAIL; |
- | il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile” (c.d. “Fondo di tesoreria INPS”); |
- | il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; |
- | le contribuzioni finalizzate ad apportare elementi di solidarietà quali, ad esempio, il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare o a forme di assistenza sanitaria integrativa. |
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
In particolare, il beneficio è subordinato alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, secondo le condizioni previste dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, ai fini della legittima fruizione dell’esonero il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca del beneficio con efficacia retroattiva. L'INPS, infine, precisa che la valutazione del rispetto del predetto divieto va effettuata sull'intera matricola aziendale.
COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
L'esonero in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri o riduzioni di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
A titolo esemplificativo, l'INPS chiarisce che tale esonero non è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge n. 205/2017 (v., da ultimo, il nostro Suggerimento n. 8/2021).
Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, tale cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
ALTERNATIVITA' TRA ESONERO E INTEGRAZIONI SALARIALI
Il beneficio contributivo ha lo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale; da ciò discende il regime di alternatività tra l'esonero e il trattamento di integrazione salariale disciplinati dal D.L. n. 137/2020.
Pertanto, qualora il datore di lavoro decida di fruire del suddetto esonero, non dovrà essersi avvalso, nella medesima unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, dei trattamenti di integrazione salariale per causale COVID-19 disciplinati dal citato D.L. n. 137/2020.
Peraltro, ricordiamo che le attuali previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta dell’esonero, per CIGO avente una causale non riconducibile a quelle per COVID-19.