INPS - Legge di bilancio per il 2026 - Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale - Indicazioni amministrative e procedurali - Congedo per malattia del figlio

L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e procedurali in merito all’elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale introdotto dalla “Legge di bilancio 2026”. Novità sul congedo per malattia del figlio: aumento dei giorni di astensione e dell’età del figlio per il quale è possibile fruire del congedo.

Suggerimento n. 84/17 del 4 febbraio 2026


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 53/2026), l’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (“Legge di bilancio 2026”), ha apportato alcune modifiche alla disciplina del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio.

Di seguito una sintesi delle novità.

 

CONGEDO PARENTALE

Per quanto attiene ai congedi parentali, la “Legge di bilancio 2026” è intervenuta sugli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo n. 151/2001, ampliando l’arco temporale entro il quale può essere fruito il congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il periodo di congedo parentale può essere fruito nei primi 14 anni di età del bambino (il limite precedente era fissato a 12 anni).

In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Anche l’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001, relativo al prolungamento del congedo parentale in favore di genitori di minori con disabilità grave, accertata ai sensi dell’articolo 4, della legge n. 104/1992, è riconosciuto fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio.

In tal caso, il periodo massimo complessivo di astensione dal lavoro, comprensivo del congedo parentale ordinario, resta fissato in tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza dei genitori.

Si evidenzia che, l’estensione del limite entro cui esercitare il diritto al congedo non modifica la durata massima complessiva, ma ne amplia semplicemente l’arco temporale entro cui goderlo.

Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi quattordici anni dall’ingresso in famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti per legge (v. nostri Suggerimenti n. 515/2022 e 227/2024).

A seguito delle suddette novità normative, l’INPS, con Messaggio n. 251/2026, ha comunicato di aver aggiornato, in data 8 gennaio 2026, la procedura “Domande di maternità e paternità”, raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale.

Da tale data, pertanto, i genitori lavoratori dipendenti possono presentare domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali.

Qualora tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale all’INPS, si potrà provvedere successivamente presentando domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della procedura.

 

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CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

L’articolo 1, comma 220 della legge n. 199/2025, interviene anche sulla disciplina contenuta nell’articolo 47 del decreto legislativo n. 151/2001, in materia di congedo per malattia del figlio, introducendo due importanti novità:

- l’età del figlio per il quale è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni;
- il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore è elevato da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio tra i tre e i 14 anni.

 

Ricordiamo che fino ai tre anni di vita del bambino, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio e che sia per le assenze sino al terzo anno che per quelle fino al quattordicesimo non compete alcun trattamento economico.

Per giustificare i giorni di congedo il dipendente dovrà produrre al datore di lavoro il certificato di malattia relativo al minore.

Resta fermo che i periodi di assenza per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità aggiuntive.


Referenti

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