INPS - “Legge di Bilancio per il 2025” - Incentivo al posticipo del pensionamento

A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti connessi all’incentivo per il posticipo del pensionamento.

Suggerimento n. 325/67 del 17 giugno 2025


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 48/2025), secondo la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. legge di Bilancio 2025) i lavoratori che maturino i requisiti minimi per l’accesso alla pensione Quota 103 o alla Pensione Anticipata Ordinaria entro il 31 dicembre 2025 possono rinunciare all’accredito della quota contributiva IVS a proprio carico, esentando il datore di lavoro da tale versamento e ricevendo interamente in busta paga l’importo corrispondente alla quota di contribuzione non versata.

L’INPS, con la circolare n. 102/2025, ha chiarito che il presupposto applicativo per il ricorso all’incentivo in parola è la rinuncia da parte del lavoratore all’accredito contributivo della propria quota IVS.

Premesso che il diritto alla rinuncia dell’accredito, così come la sua revoca, è possibile solo una volta nel corso della vita lavorativa e che non può essere effettuata dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, la rinuncia stessa produce effetti (ovvero il datore di lavoro non sarà più tenuto a versare il contributo IVS a carico del lavoratore) dalla data di decorrenza della pensione nel caso di cui la domanda di rinuncia sia stata effettuata in precedenza oppure successivamente qualora la rinuncia sia stata inoltrata dopo la decorrenza della pensione.  

Sono destinatari del beneficio tutti i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale obbligatoria (AGO) e che abbiano maturato i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata.

L’incentivo consiste nell’abbattimento totale della quota IVS dovuta dal lavoratore e tale importo gode dell’esenzione contribuiva e fiscale. Tale incentivo, inoltre, non assume la natura di beneficio all’assunzione per cui non soggiace né al possesso del DURC né al rispetto dei principi generali previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

L’incentivo in parola non trova applicazione laddove sia già prevista una riduzione totale o parziale della quota di contribuzione a carico del lavoratore, mentre è applicabile contestualmente ad eventuali misure agevolative che operano sulla contribuzione a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore interessato è tenuto presentare all’INPS la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del pensionamento e l’Istituto, dopo aver fatto le dovute verifiche, entro 30 giorni comunicherà al lavoratore e al datore di lavoro l’esito della richiesta che, se positivo, consentirà al datore di lavoro di non effettuare il versamento della quota IVS a carico del lavoratore.

L’istanza può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o eIDAS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Certificati”;
  • utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
  • contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

In merito alla compilazione della denuncia UniEmens rimandiamo al paragrafo n. 10 della circolare INPS n. 102/2025.

 


Referenti

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