INPS - Legge di bilancio per il 2025 - Elevazione dell’indennità di congedo parentale - Istruzioni operative

L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative ed operative in merito all’elevazione dell’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge di Bilancio 2024 dal 60% all’80% della retribuzione e dal 30% all’80% della retribuzione per un ulteriore mese.

Suggerimento n. 330/68 del 18 giugno 2025


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 515/2022), il decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni a sostegno della maternità e della paternità) riconosce a ciascun genitore lavoratore dipendente, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, un periodo di congedo parentale, non trasferibile all’altro genitore, della durata di tre mesi, con diritto a percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione.

È poi riconosciuto, ad entrambi i genitori, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

L’articolo 1, comma 359, della legge n. 197/2022, (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2023”) ha previsto che, ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, è riconosciuto, sempre nei limiti di nove mesi complessivi, un mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell'80% (anziché del 30%) della retribuzione (v. nostro Suggerimento n. 295/2023).

Il beneficio si applica entro il sesto anno di vita del bambino ed è riconosciuta in alternativa alla madre o al padre (o in alternativa per frazioni di periodo).

Successivamente, l’articolo 1, comma 179, della legge n. 213/2023 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2024”) ha stabilito che, ai genitori che fruiscano alternativamente del congedo parentale, è riconosciuta, entro il sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 60% della retribuzione (in luogo del 30%) per un ulteriore mese rispetto al primo (per il quale l’indennità è già riconosciuta nella misura maggiorata dell’80%,) la cui misura, per il solo anno 2024, viene innalzata all’80% della retribuzione.

Tale disposizione trova applicazione nei confronti dei lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 (v. nostro Suggerimento n. 227/2024).

Infine, l’articolo 1, comma 217, della legge n. 207/2024 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2025”) è ulteriormente intervenuto in materia di indennità di congedo parentale, elevando l’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge di Bilancio 2024, dal 60% all’80% della retribuzione e disponendo, altresì, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% all’80% della retribuzione.

Tale disposizione trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Con circolare n. 95/2025, l’INPS ha fornito le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per la fruizione del periodo di congedo parentale previsto dalla legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio per l’anno 2025). L’Istituto, inoltre, al fine di rendere più chiari i criteri di operatività delle norme, riporta alcuni esempi, alla cui consultazione rimandiamo.

 

DESTINATARI

L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione separata, ecc.).

Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale, spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

 

ELEVAZIONE DELL’INDENNITÀ DAL 60% ALL’80% DELLA RETRIBUZIONE PER L’ULTERIORE MESE DI CONGEDO PARENTALE DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2024 ED ELEVAZIONE DELL’INDENNITÀ DAL 30% ALL’80% PER UN ULTERIORE MESE DI CONGEDO PARENTALE

La modifica normativa apportata dalla legge di Bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità per il mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 dal 60% all’80% della retribuzione e prevede una nuova elevazione dal 30% all’80% per un ulteriore mese rispetto alle elevazioni già previste dalla legge di Bilancio 2023 e dalla legge di Bilancio 2024.

Pertanto, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale ed è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore o entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Si evidenzia che i tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

 

IN SINTESI

Alla luce della modifica apportata al comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
  • un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

 

DECORRENZA

Le disposizioni apportate dalla legge di Bilancio per l’anno 2025 si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 ed interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:

  • al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024;
  • al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025.

La circolare INPS n. 95/2025, citata in premessa, riporta alcuni esempi a cui rimandiamo per maggiori chiarimenti.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

 

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS

Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, a partire dal 1° gennaio 2025, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria:

  • PG4”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024”;
  • PG5”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento di cui all’articolo 34, comma 1 del D.lgs. n. 151/2001 come modificato dalla legge n. 207/2024”.

I congedi di cui ai codici “PG4” e “PG5” possono essere fruiti nella misura massima di tre mesi per i minori nati dal 1° gennaio 2025 o per i minori nati prima del 1° gennaio 2025 se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Inoltre, i medesimi codici “PG4” e “PG5” sono utilizzati in caso di fruizione dal 1° gennaio 2025 di periodi di congedo (anche residui) di cui ai codici “PG0”, “PG1”, “PG2” e “PG3” rispettivamente riferiti ai periodi di congedo parentale in modalità oraria/giornaliera indennizzati in misura dell’80% della retribuzione di cui alle precedenti leggi di Bilancio 2023 e 2024. In tali casi, sulla base delle previsioni normative susseguitesi nel tempo, il congedo in argomento può essere riferito a un periodo complessivo rispettivamente di un mese o massimo di due mesi.  

I codici evento “PG4” e “PG5” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2025.

Ai fini del conguaglio del congedo in argomento, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L331” avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 co 217 L.207/04”.

Relativamente alle modalità di compilazione del flusso Uniemens ed alle operazioni di conguaglio, rimandiamo alle indicazioni riportate nella circolare INPS n. 95/2015.

Si evidenzia che con decorrenza 1° gennaio 2025 i codici congedo e il codice conguaglio di nuova istituzione sostituiscono i codici già in uso, che possono essere utilizzati solo per le denunce riferite a periodi di competenza antecedenti.

Si fa presente, pertanto, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 31 dicembre 2024, i medesimi devono continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

Per quanto attiene agli eventi relativi al periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, eventualmente già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio in vigore fino al 31 dicembre 2024, si fa presente che i datori di lavoro devono procedere alla restituzione, nelle denunce con competenza luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice in uso “M047”, che assume il più ampio significato di “Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%”; contestualmente si dovrà procedere al conguaglio della prestazione in misura dell’80% utilizzando il nuovo codice conguaglio ”L331“.

Resta inteso che i datori di lavoro devono comunque procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri tramite l’utilizzo dell’elemento <MesePrecedente> o tramite l’invio flussi di variazione delle denunce individuali.

Per eventuali ulteriori approfondimenti, rimandiamo alla circolare dell’Istituto citata in premessa.

 

ISTRUZIONI FISCALI

In relazione al regime fiscale da applicare, in osservanza alle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si rappresenta che detta indennità, erogata in sostituzione del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In tale caso l’Istituto effettua, se dovuto, il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale valida ai fini dichiarativi.

 


Referenti

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