INPS - Indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti - Ulteriori precisazioni - Istruzioni operative - Dichiarazione del lavoratore

l’INPS ha pubblicato una nuova circolare ed un nuovo messaggio con i quali ha fornito ulteriori precisazioni per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro ed ha fornito le istruzioni operative per la compensazione del credito sui flussi UniEmens.

Suggerimento n. 466/81 del 1° luglio 2022


L’Inps, con circolare n. 73/2022 e messaggio n. 2559/2022, ad integrazione di quanto già comunicato in precedenza e da noi illustrato con i Suggerimenti n. 441/2022 e n. 452/2022, è tornato sulla disciplina dell’indennità una tantum (c.d. bonus 200 euro) fornendo ulteriori precisazioni in merito alle condizioni necessarie per il riconoscimento dell’indennità ed alle modalità della relativa erogazione.

Per quanto di nostro interesse, riportiamo di seguito i chiarimenti forniti dall’INPS, rimandando alle comunicazioni dell’Istituto citate in premessa, per eventuali approfondimenti.

In particolare, si rimanda alle suddette disposizioni amministrative per quanto riguarda il riconoscimento dell’indennità in parola ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici, lavoratori intermittenti, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza e collaboratori coordinati e continuativi.

 

INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Fermo quanto già illustrato nel nostro Suggerimento n. 441/2022 e n. 452/2022, l’INPS ha ammesso la possibilità di corrispondere l’indennità in parola con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 anche se erogata ad agosto, con denuncia UniEmens entro il 31 agosto.

Ulteriore importante precisazione resa dall’Istituto è che la fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità in trattazione.

Il decreto legge n. 50/2022 ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di 0,8 punti percentuali, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare, ovvero il 23 giugno 2022.

Per quanto concerne le modalità di esposizione sui flussi UniEmens, si rinvia a quanto già illustrato nel nostro Suggerimento n. 441/2022.

 

INDENNITA’ UNA TANTUM A FAVORE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

L’indennità una tantum è riconosciuta anche a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile.

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere attivo alla data del 18 maggio 2022 ed il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Inoltre, i potenziali beneficiari non devono essere titolari - alla data del 18 maggio 2022 - dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 50/2022 e non devono essere iscritti, sempre alla medesima data, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Infine, l’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

L’indennità una tantum è erogata dall’INPS, a seguito di domanda da presentarsi secondo le modalità indicate nella citata circolare n. 73/2022 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

 

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Come noto, il lavoratore al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma, tra l’altro, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, decreto legge n. 50/2022, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.

Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’INPS ha allegato al citato messaggio n. 2559/2022 un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Infine, con messaggio n. 2580/2022, l’INPS ha comunicato che sul proprio sito è disponibile e attivo il servizio di presentazione delle domande per le sole categorie in favore delle quali il pagamento dell’indennità una tantum viene effettuato direttamente dall’Istituto.


Referenti

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