INPS - Indennità di disoccupazione NASpI - Nuovo requisito di accesso - Istruzioni amministrative

L’Istituto fornisce alcuni chiarimenti in merito al nuovo requisito di accesso al trattamento NASpI valido solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.

Suggerimento n. 307/62 del 6 giugno 2025


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 150/2015), da maggio 2015 è in vigore l’indennità mensile di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)” avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

I requisiti per l’accesso alla prestazione NASpI oggi in vigore sono:

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stato di disoccupazione involontario;

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presenza di almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

In merito, la legge di Bilancio 2025 (v. nostro Suggerimento n. 48/2025) ha introdotto un ulteriore requisito valido in una determinata ipotesi e per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.

In particolare, è stato previsto che la NASpI sia riconosciuta a quei lavoratori che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, sempreché tale cessazione volontaria sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

L’INPS, con circolare n. 98/2025, rende note alcune istruzioni relative alla corretta applicazione del predetto nuovo requisito di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI da considerare per le domande presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a far data dal 1° gennaio u.s.

Premesso che la norma già stabilisce espressamente alcune ipotesi di cessazione volontaria per le quali non deve essere tenuto in considerazione il nuovo requisito di accesso (dimissioni per giusta causa; dimissioni intervenute in periodo protetto per maternità o paternità; risoluzione consensuale conclusa presso l’ITL a seguito di procedura ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 604/1996), secondo l’INPS tra le ipotesi di esclusione rientrano anche:

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le dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro;

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la risoluzione consensuale a seguito di rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

L'INPS precisa, altresì, che la cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a termine e che, per la verifica del requisito minimo delle 13 settimane di contribuzione che devono sussistere nei 12 mesi tra la cessazione involontaria e quella volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si considerano utili tutte le settimane retribuite nonché quelle valide ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

Infine, si precisa che la legge di Bilancio 2025 non ha modificato nulla in merito alla determinazione della misura e della durata della NASpI per cui restano valide le indicazioni fornite dall’INPS con circolare n. 94/2015 (v. nostro Suggerimento n. 258/2015). 

 

 


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