INPS - Fondo di Tesoreria - Destinazione del trattamento di fine rapporto per l’anno 2026 - Proroga del termine per il versamento delle quote arretrate al 16 luglio 2026
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 62/2026, l’INPS ha comunicato la proroga del termine per il versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di trattamento di fine rapporto, da parte dei datori di lavoro obbligati
Suggerimento n. 254/49 dell'11 maggio 2026
Come noto, (v. nostri Suggerimenti n. 53 e 107/2026) la legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. “Legge di bilancio 2026”, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha ampliato la platea dei datori di lavoro tenuti a versare al cd. Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS, l’accantonamento del TFR non destinato dal lavoratore ad una forma pensionistica complementare.
In particolare, ricordiamo che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, è stato stabilito che, a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2026, il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.
Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (che nella prassi amministrativa, coincide con l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), l’impresa avrà raggiunto una media dei dipendenti occupati pari a:
|
- |
limitatamente al biennio 2026-2027, 60 dipendenti; |
|
- |
nel periodo 1° gennaio 2028 - 31 dicembre 2031, 50 dipendenti; |
|
- |
dal 1° gennaio 2032, 40 addetti. |
Con la circolare n. 12/2026 (v. nostro Suggerimento n. 107/2026), che aveva fornito le prime indicazioni amministrative in merito alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2026 alla disciplina del Fondo di Tesoreria, nonché le istruzioni concernenti la regolarizzazione dei periodi pregressi, l’INPS aveva previsto la possibilità di effettuare i versamenti delle quote arretrate del trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria, senza l’applicazione di sanzioni civili e interessi, entro il 16 maggio 2026.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 30 aprile, n. 62, in vigore dal 1° maggio 2026, è stata disposta una proroga dei termini in favore dei datori di lavoro che, in ragione delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026, risultano tenuti per la prima volta all’assolvimento dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, consentendo l’adempimento delle obbligazioni contributive riferite al primo semestre dell’anno 2026, entro un termine differito ed escludendo ogni conseguenza sanzionatoria connessa al mancato rispetto delle ordinarie scadenze mensili (articolo 16, DL n. 62/2026).
L’INPS, con messaggio 1511/2026, ha dato notizia di tale proroga comunicando che, per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive.
Ai fini dell’assolvimento dei predetti obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale “CF05”, istituito con la circolare n. 12/2026, all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Per quanto non diversamente previsto dalla disposizione in argomento, si confermano le indicazioni e le istruzioni fornite con la citata circolare INPS n. 12/2026.