INPS - Legge n. 199/2025 (bilancio per l’anno 2026) - Trattamento di fine rapporto - Fondo di tesoreria - Indicazioni amministrative ed operative

La legge di bilancio per il 2026 ha introdotto alcune importanti novità in materia di conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al Fondo di Tesoreria INPS.

Suggerimento n.107/20 del 20 febbraio 2026


Come noto, (v. nostro Suggerimento n. 53/2026), la legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. “Legge di bilancio 2026”, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha introdotto alcune novità in materia di lavoro e previdenza tra le quali, di rilevante impatto, modifiche alla normativa relativa al conferimento del trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria presso l’INPS.

Alla luce delle novità introdotte, l’INPS con circolare n. 12/2026, ha fornito le prime indicazioni amministrative e operative per la compilazione dei flussi Uniemens riservandosi di fornire ulteriori istruzioni di dettaglio, anche con riferimento agli adempimenti procedurali e applicativi, con successive circolari e messaggi.

L’Istituto precisa, inoltre, che per tutto quanto non espressamente illustrato, restano ferme le indicazioni fornite con la circolare n. 70/2007 e nelle successive circolari e messaggi pubblicati sull’argomento sul proprio sito.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI SOGGETTIVI 

Sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati.

In caso di operazioni societarie (ad esempio, acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione) o cessione di contratto:

- se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, quest’ultimo deve effettuare il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria anche per tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione;
- se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato al versamento, il nuovo datore è tenuto a versare il contributo solo per il personale transitato, limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

 

Lavoratori dipendenti di prima assunzione

L’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari.

In tal caso, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.

Lavoratori non di prima assunzione

L’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre per i non aderenti alle forme pensionistiche complementari.

In tali casi, il TFR maturando resta disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, con l’obbligo di versamento delle relative quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

 

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO AL FONDO DI TESORERIA INPS

(articolo 1, comma 203 Legge di Bilancio 2026 che ha modificato l’articolo 1, comma 756, della legge n. 296/2006)

Viene ampliata la platea dei datori di lavoro tenuti a versare al cd. Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS, l’accantonamento del TFR non destinato dal lavoratore ad una forma pensionistica complementare. Secondo quanto previsto dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025, il limite dimensionale che determinava l’applicazione automatica dell’adesione al Fondo di Tesoreria era di 50 dipendenti, diversificando il calcolo come segue:

- azienda in attività al 31 dicembre 2006: limite calcolato come media annuale dei lavoratori in forza nel 2006;
- aziende con inizio attività dal 1° gennaio 2007: limite calcolato come media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, è stato stabilito che, a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2026, il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.

Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (che nella prassi amministrativa, coincide con l’anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), l’impresa avrà raggiunto una media dei dipendenti occupati pari a:

- limitatamente al biennio 2026-2027, 60 dipendenti;
- nel periodo 1° gennaio 2028 - 31 dicembre 2031, 50 dipendenti;
- dal 1° gennaio 2032, 40 addetti.

 

Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento.

L’INPS precisa che, relativamente al primo anno di applicazione della disposizione normativa, l’obbligo contributivo trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024.

Ciò in ragione del fatto che il legislatore subordina l’insorgenza dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria al superamento della soglia dimensionale calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato. Ne consegue che, per l’anno 2026, il parametro di riferimento è necessariamente l’anno solare 2025, che deve poter essere considerato come anno “precedente” ai fini del calcolo della media occupazionale.

Inoltre, considerato che la nuova disposizione non interviene sulle fattispecie già disciplinate dalla vecchia disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 756 della legge n. 296/2006, un datore di lavoro che abbia iniziato l’attività nell’anno 2025 e che, con riferimento a tale anno, raggiunga la media di 50 dipendenti, è già tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività.

Da quanto sopra, si evidenzia che l’attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell’anno di costituzione dell’azienda, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività.

Pertanto, per le aziende di nuova costituzione, continua ad applicarsi il criterio vigente prima delle disposizioni introdotte della legge di Bilancio 2026, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria.

 

Calcolo della media occupazionale

Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.

Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale di cui sopra devono rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it. (che per comodità, alleghiamo al presente Suggerimento).

Consigliamo di inviare tale dichiarazione tramite Cassetto Previdenziale utilizzando l’oggetto “Posizione aziendale – Inquadramento o Variazione dati aziendali” e nel contempo richiedere l’assegnazione del codice autorizzativo “1R” avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

 

CALCOLO DELLA QUOTA MENSILE DA VERSARE AL FONDO DI TESORERIA

L’INPS ricorda i criteri di calcolo dell’importo mensile da versare al Fondo di tesoreria:

- per ciascun lavoratore interessato, si prende in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, relativa al periodo di paga di competenza;
- la quota di TFR maturata in tale periodo è determinata ai sensi dell’articolo 2120 c.c., applicando quindi alla suddetta retribuzione l’aliquota del 7,41% (= 1/13,5);
- dall’importo così calcolato va detratto il contributo dello 0,50%, previsto dall’articolo 3 ultimo comma della legge n. 297/1982.

 

Il suddetto contributo dello 0,50% continua ad essere esposto nel flusso Uniemens e versato unitamente agli altri contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità di procedere al relativo conguaglio in sede di regolazione di fine anno, ove necessario.

 

DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO AL FONDO DI TESORERIA

 

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria va effettuato mensilmente, con le stesse modalità e termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria (quindi entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR).

L’INPS ricorda che tale importo ha natura di contribuzione obbligatoria e che non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva (inclusi esoneri o riduzioni previsti dall’ordinamento per la contribuzione previdenziale ordinaria).

Il contributo viene versato al Fondo di Tesoreria al netto dell’importo corrispondente al contributo dello 0,50% previsto dal citato articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982, dovuto per ciascun lavoratore.

 

MISURE COMPENSATIVE

 L’Istituto ricorda le misure compensative, già previste dalla normativa vigente, spettanti ai datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria:

- esonero dal versamento del contributo dello 0,20% (0,40% per i dirigenti industriali) al “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto”, previsto dall’articolo 2 della legge n. 297/1982, in misura corrispondente alla quota di TFR maturando versata al Fondo di tesoreria;
- esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla Gestione di cui all’articolo 24 della legge n. 88/1989 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali, applicati nella stessa percentuale del TFR maturando versato al Fondo di tesoreria.

 

In proposito, l’INPS richiama rispettivamente le proprie circolari n. 70/2007 e n. 4/2008.

 

ISTRUZIONI OPERATIVE

Come detto sopra, i datori di lavoro tenuti al versamento devono richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”. 

L’INPS precisa che i datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione “1R”, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente. Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari. 

 

PERIODI PREGRESSI

Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.

 Come di consueto, i datori di lavoro possono assolvere al suddetto obbligo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in esame (ossia entro il 16 maggio 2026).

A tal fine, viene istituito nel flusso Uniemens il nuovo codice causale “CF05”, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Come sopra illustrato, le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell’attività.

In proposito si confermano le modalità operative già in vigore prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2026, riportate nella circolare n. 70/2007.


Referenti

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