INPS - Emergenza climatica - Cassa integrazione guadagni ordinaria - Indicazioni per la presentazione delle istanze

L’INPS ha pubblicato un messaggio in cui si riassumono le indicazioni in merito alle modalità di richiesta delle prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la valutazione delle istanze.

Suggerimento n. 365/75 del 4 luglio 2025


Come noto (v. da ultimo il nostro Suggerimento n. 358/2025), in considerazione dell’incidenza che le attuali condizioni climatiche, caratterizzate da elevate temperature, hanno sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, l’INPS, con Messaggio n. 2130/2025, ha ritenuto opportuno riassumere le indicazioni relative alle modalità di richiesta delle prestazioni di integrazione salariale ed ai criteri adottati per la valutazione delle istanze.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causaleSospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

In tale caso, i datori di lavoro devono soltanto indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare. Suggeriamo, comunque, di illustrare in domanda, seppure in modo generico, l’attività svolta e se, ad esempio, sia stato definito un orario di lavoro che, anticipando l’inizio delle attività, riduca il numero di ore di integrazione salariale richieste.

Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, (a seguito dell’Ordinanza n. 348 del 1° luglio 2025), è pertanto importante precisare che, nel caso si opti per una domanda di integrazione salariale con la causale sopra citata, la sospensione deve avvenire:

  • nella fascia oraria 12.30 - 16.00, dal 2 luglio 2025 al 15 settembre 2025;

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causaleevento meteo” per “temperature elevate.

Non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate.

Tuttavia, nel caso in cui venga presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, nel corso dell’istruttoria l’INPS terrà conto di tale circostanza.

Come già chiarito in precedenza dall’Istituto (v. nostro Suggerimento n. 502/2022), in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 °C..

Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.

Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo.

Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.

Pertanto, nel valutare le istanze si deve tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia superiore a quella effettivamente rilevata.

Le predette valutazioni, utili per l’eventuale accoglimento dell’istanza, sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è necessario redigere la relazione tecnica in modo completo.

A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse.

A tal proposito, ricordiamo che gli uffici dell’Associazione sono a disposizione delle imprese per fornire assistenza nelle stesura delle relazioni tecniche.

Con l’occasione, ricordiamo, inoltre, che i datori di lavoro non sono tenuti ad allegare alla domanda anche i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

Tuttavia, come già evidenziato nel nostro Suggerimento n. 247/2017, consigliamo comunque alle imprese di procedere all’acquisizione dei citati bollettini (scaricabili da https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/meteo-e-clima/form-richiesta-dati/) preferibilmente con la richiesta di rilevazione dei dati su base oraria, per una propria preventiva ed opportuna consultazione.

L’INPS precisa che le indicazioni sopra fornite valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive.

Infine, si evidenzia che sia la causale “Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “Evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e, pertanto:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
  • il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei l’informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015 è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Invitiamo le imprese a verificare l’eventuale presenza di Ordinanze regionali, nel caso siano chiamate a svolgere lavorazioni fuori dal territorio lombardo.

Segnaliamo Iche gli Enti bilaterali del nostro territorio hanno elaborato un volantino dal titolo “Rischio calore in edilizia” nel quale vengono riepilogate le principali indicazioni a cui lavoratori e imprese devono attenersi per contrastare, o quantomeno mitigare, i rischi legati allo svolgimento di attività lavorative fisicamente impegnative con temperature elevate.

 

 


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