INPS - Decreto legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - Novita’ in materia di trattamenti di integrazione salariale

L’INPS ha illustrato le modifiche apportate alle disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto legge n. 73/2021, convertito dalla legge 106/2021.

Suggerimento n. 541/84 del 24 agosto 2021


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 401/2021), il decreto legge n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito dalla legge n. 106/2021, non ha confermato il finanziamento della cassa integrazione ordinaria COVID-19 che, pertanto, è rimasta in vigore per il nostro settore, solo fino al 30 giugno 2021.

In particolare, l’articolo 40, commi 3 e 4, del decreto legge 73/2021, dispone che nel periodo intercorrente fra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2021, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sarà possibile presentare domanda di integrazione salariale ordinaria ovvero straordinaria, secondo la disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 148/2015.

Per tali istanze è previsto l’esonero dal versamento del contribuito addizionale, nei casi in cui lo stesso sia dovuto in base al regime ordinario.

L’INPS, con la circolare n. 125/2021, ha illustrato le novità in materia di accesso agli strumenti di integrazione salariale e fornito le relative istruzioni operative.

Nel rimandare per eventuali ulteriori approfondimenti alla citata circolare INPS, forniamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale introdotte dalle disposizioni normative in parola.

 

TRATTAMENTO CIGS AI SENSI DELL’ARTICOLO 40, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 40 del decreto legge n. 73/2021 è una misura alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal decreto legislativo n. 148/2015 e svincolata dalla normativa emergenziale.

Possono accedere a tale trattamento, i datori di lavoro privati, rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.

Pertanto, tale strumento è rivolto anche ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda e che, quindi, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale in materia di CIGS.

Condizioni per l’accesso al trattamento di integrazione straordinario in parola sono:

 -  avere subito, nel primo semestre dell'anno 2021, una riduzione del fatturato in misura almeno pari al 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019
 - 

avere sottoscritto accordi collettivi aziendali, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o la rappresentanza sindacale aziendale (RSA), di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021), finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli accordi, inoltre, devono rispettare le seguenti condizioni:

   -  la riduzione media oraria convenuta non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
   - per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo oggetto dell’accordo;
   - nelle intese devono essere specificate le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l'orario - nei limiti del normale orario di lavoro - con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi.

Il trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2021) ed il 31 dicembre 2021 e non rientra nel computo dei limiti complessivi di durata previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 148/2015 (30 mesi nel quinquennio mobile).

L’ammontare del trattamento è pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate, senza l'applicazione dei massimali mensili, annualmente comunicati dall’INPS, con riconoscimento della relativa contribuzione figurativa. Non è, inoltre, dovuto il versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

Si evidenzia, infine, che, trattandosi di una particolare tipologia di trattamento straordinario di integrazione salariale il cui regime autorizzativo fa capo al Ministero del Lavoro, l’INPS consentirà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto della prestazione ai lavoratori, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione.

Il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Il termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l’azienda.

Si ricorda, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Il comma 3 dell’articolo 40 del decreto Sostegni Bis prevede che i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o cassa integrazione straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Tale disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria, nonché a quelli - sempre appartenenti al settore industriale - che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 148/2015.

In ordine alla collocazione temporale del periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per i quali opera l’esenzione dal versamento del contributo addizionale, si osserva che la decorrenza del 1° luglio 2021, prevista dall’articolo 40, comma 3, del menzionato decreto-legge n. 73/2021, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal decreto-legge n. 41/2021 (decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021 (v. nostro Suggerimento n. 337/2021).

Pertanto, al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell’attività aziendale, il periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria cui al citato articolo 40, comma 3, potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021.

Conseguentemente, potranno accedere all’intervento di integrazione salariale ordinaria senza obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021, esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane dei trattamenti con casuale “COVID-19 DL 41/21”.

Laddove, invece, non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 41/2021, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal 1° luglio 2021, o da data successiva, e fino al 31 dicembre 2021.

Si evidenzia che le sole deroghe alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 che regola l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi (CIGO - CIGS) sono rappresentate dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo e, con riferimento alla CIGS, in considerazione della proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, l’applicazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, che consente di derogare ai termini procedimentali di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 148/2015.

Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio: l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi di durata; per la cassa integrazione ordinaria, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso al trattamento, nonché l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.

Infine, si ricorda che ai datori di lavoro che si avvalgono dei trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma al comma 5 dell’articolo 40 del decreto legge n. 73/2021. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 5 del suddetto articolo 40.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione della domanda di accesso all’integrazione salariale ordinaria, l’INPS, fermo restando quanto già stabilito per lo strumento della CIGS di cui al comma 1 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 73/2020, illustrato sopra (decorrenza dal 28 giugno 2021 per le integrazioni salariali in continuità, decorrenza 1° luglio 2021 per le sospensioni iniziate da luglio), ha disposto che in sede di prima applicazione le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da luglio 2021, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.

 

ULTERIORE TRATTAMENTO CIGS AI SENSI DELL’ARTICOLO 40-BIS DEL DECRETO-LEGGE N. 73/2021

Possono accedere a tale trattamento, i datori di lavoro privati, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale, che intendano sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ma che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (30 mesi), non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al decreto legislativo n. 158/2015.

Il trattamento ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021 può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 e prevede l’esonero dal versamento del contributo addizionale.

Trattandosi di un trattamento straordinario di integrazione salariale, la cui potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro, l’Istituto autorizzerà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione.

In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori ed alle quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a quanto precisato per il trattamento CIGS di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 73/2021, sopra illustrato.

Ai datori di lavoro che accedono alla misura prevista dall’articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 3 del suddetto articolo 40-bis.

 

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEL CONGUAGLIO

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento CongCIGSAltCaus presente in DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L066”, avente il significato di “Conguaglio CIGS articolo 40 comma 1 DL 73/2021” e nell’elemento <CongCIGSAltImp> l’indicazione dell’indennità straordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

 

Trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale (art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021)

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro utilizzeranno i codici conguaglio già in uso (cfr. la circolare n. 9/2017).

Ulteriore trattamento CIGS in deroga ai sensi dell’art. 40-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento CongCIGSAltCaus presente in DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L067”, avente il significato di “Conguaglio CIGS articolo 40-bis DL 73/2021” e nell’elemento <CongCIGSAltImp> l’indicazione dell’indennità straordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.


Referenti

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