INPS - Ammortizzatori sociali COVID-19 - Illustrazione della disciplina di cui al decreto legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni)

L’INPS ha fornito l’illustrazione dettagliata della disciplina relativa agli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotta dal decreto legge n. 41/2021.

Suggerimento n. 337/53 del 3 maggio 2021


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 250, n. 316 e n. 331/2021, per comunicare che l’INPS, con la circolare n. 72/2021, ha fornito una illustrazione dettagliata della disciplina introdotta dal decreto legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), relativa agli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID 19.

Nel rimandare a quanto già illustrato nei Suggerimenti sopra citati, riportiamo di seguito le principali novità contenute nella citata circolare INPS ed i chiarimenti forniti dall’Istituto, rispetto a quanto già precedentemente comunicato.

Il decreto legge n. 41/2021 prevede che, a favore dei lavoratore in forza alla data del 23 marzo u.s., i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), invece, i datori di lavoro possono presentare domanda per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Come già illustrato nel nostro Suggerimento n. 316/2021, per quanto riguarda la collocazione temporale del nuovo periodo di integrazioni salariali, si osserva che la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del decreto legge n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020.

Infatti, per le imprese che hanno presentato istanza di integrazione salariale con decorrenza 4 gennaio 2021 (primo giorno lavorativo dell’anno), le 12 settimane terminavano il 28 marzo 2021, lasciando di fatto senza copertura le giornate del 29, 30 e 31 marzo 2021.

In relazione a quanto precede - ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti sia ordinario che in deroga previsti dal decreto-legge n. 41/2021 - su conforme parere del Ministero del Lavoro, l’Istituto conferma che il nuovo periodo di trattamenti potrà essere richiesto a decorrere dal 29 marzo 2021.

I datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 - DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.

In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.

L’Istituto ricorda, tra l’altro, che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente

Per quanto attiene alla procedura di consultazione sindacale previste per la richiesta di cassa integrazione in deroga, la circolare dell’INPS in commento conferma che sono esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti mentre, per le aziende con dimensioni superiori, rimane la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Tuttavia, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, l’Istituto precisa che, in caso di domande di nuovi periodi di CIGD che prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda, proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.

L’accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.

Relativamente alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) deve essere riportato il codice di conguaglio già in uso “L038” “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”.

Per le integrazioni salariali ordinarie, i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal decreto legge n. 41/2021, i datori di lavoro valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L080”, avente il significato di “Conguaglio CIGO decreto – legge n. 41/2021”.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, rimandiamo alla circolare dell’INPS n. 72/2021 in commento nonché ai nostri Suggerimenti citati in premessa.


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