INPS - Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “decreto agosto”) - Esonero contributivo per nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato - Indicazioni operative
L’Istituto ha diramato le istruzioni operative necessarie per la fruizione dell’esonero dei contributi previdenziali introdotto dal decreto legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto)
Suggerimento n. 909/189 del 27 novembre 2020
Come noto (v. nostri Suggerimenti n. 627 e 773/2020), l’articolo 6 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto, a favore dei datori di lavoro privati che assumano lavoratori a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato) ovvero trasformino un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, la possibilità di fruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, esclusi i premi INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi dall’assunzione o trasformazione, nel limite di € 8.060,00 su base annua, riparametrato su base mensile.
Con circolare n. 133/2020, l’INPS ha illustrato le condizioni di spettanza dell’esonero di cui sopra e ha reso note le istruzioni operative per la sua fruizione.
Nel rimandare alla predetta comunicazione dell’Istituto per eventuali approfondimenti, di seguito ne evidenziamo gli aspetti principali.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI E LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’ESONERO
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con l’eccezione dei contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia.
Ai fini dell’accesso all’esonero contributivo in parola, l’assunzione o la trasformazione:
- devono essere effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020) e il 31 dicembre 2020;
- devono riguardare lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro che usufruisce dell’esonero.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tale ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della
durata dello specifico orario di lavoro.
L’esonero contributivo in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione mentre non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Infine, l’Istituto precisa che l’esonero compete anche in relazione ai rapporti di lavoro subordinato dei soci di cooperative di produzione e lavoro.
ASSETTO E MISURA DELL’ESONERO
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.
Pertanto, l’esonero della contribuzione datoriale su base mensile non potrà eccedere l’importo di 671,66 euro (€ 8.060,00/12), mentre l’importo massimo dell’esonero fruibile non potrà eccedere 4.030,00 euro ((€ 8.060,00/12) *6).
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, l’esonero della contribuzione datoriale su base mensile andrà riproporzionato assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dello stesso.
La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto mensile.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
L’Istituto evidenzia che non possono essere oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- | i premi e i contributi dovuti all’INAIL; |
- | il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (c.d. “Fondo di Tesoreria INPS”); |
- | il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; |
- | le contribuzioni finalizzate ad apportare elementi di solidarietà, quali, ad esempio, il contributo di solidarietà del 10% sulle somme destinate alla previdenza complementare o all’assistenza sanitaria integrativa. |
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Infine, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Il diritto alla fruizione dell’esonero di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 è subordinato:
- al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e territoriali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.
In particolare, l’esonero contributivo in parola spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o di collegamento;
- l’assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.
Con riferimento a tale ultimo punto, l’INPS precisa che nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. “EONE”).
Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni contributive.
Si ricorda, inoltre, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.
COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge in trattazione, l’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.
Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALL’ESONERO E ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES”, accessibile dal sito internet dell’Istituto, seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”).
Nella domanda dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
- | i dati del lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; |
- | il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato; |
- | l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; |
- | la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio. |
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, effettuerà i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse e calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata, autorizzando la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il datore di lavoro potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL’ESONERO NELLA SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- | nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IREC” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”; |
- | nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); |
- | nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; |
- | nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo ai mesi pregressi. |
Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- | con il codice “L536”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”; |
- | con il codice “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”. |
Per le ulteriori istruzioni circa la compilazione del flusso Uniemens rimandiamo a quanto riportato nella circolare INPS n. 133/2020 in commento.
L’Istituto ha, inoltre, pubblicato sul proprio sito il Manuale Utente “Sgravio DL-104-ES” .(v allegato), riportante le istruzioni operative per la presentazione telematica delle domande di ammissione all’incentivo “Esonero DL-104-ES” (Domanda di ammissione all'esonero contributivo ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 104/2020)